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Credito Lombard, pegno rotativo e responsabilità della Banca

CREDITO LOMBARD, PEGNO ROTATIVO E RESPONSABILITÀ DELLA BANCA

 

Il Credito Lombard è una tipologia di agevolazione creditizia, composta dal conto corrente di appoggio e da un fido in conto corrente in cui l’ente finanziatore non fa affidamento sul reddito o sui flussi di cassa del debitore per il rimborso, ma presta fondi a fronte della costituzione in pegno di strumenti finanziari depositati che vengono poi gestiti e addirittura anche anticipati per una percentuale del rispettivo valore di mercato e in funzione del tipo, della solvibilità, della valuta e della negoziabilità degli stessi. Trattasi di un pegno rotativo in quanto si fonda su un accordo intercorso tra le parti in ragione del quale la garanzia permane sui titoli che, per effetto di transazioni ripetute, variano nella loro materialità, con ogni conseguenza con riguardo agli effetti estintivi e novativi del precedente rapporto di garanzia.

L’operazione richiede però da parte dell’intermediario grande accortezza e vigilanza, perché deve risarcire il danno l’intermediario che abbia gestito i titoli concessi dal cliente in garanzia in violazione della disciplina contrattuale e della disciplina dell’attività di intermediazione finanziaria o con mala gestio. Si pensi, in particolare, al caso di vendita dei titoli concessi in pegno in un momento immediatamente successivo ad un improvviso crollo del loro valore conseguente a fatti eccezionali e di portata generale. In particolare è responsabile del danno l’intermediario che – in presenza di una diminuzione di valore dei titoli dati in garanzia e in violazione delle clausole del contratto inerente al c.d. credito Lombard – non ha concesso al cliente termine per l’adempimento né lo ha preavvisato della volontà di vendere i titoli, liquidandoli subito dopo il crollo generalizzato delle borse conseguente alla prima comparsa dell’emergenza pandemica da Covid-19. In questo caso va riconosciuta una somma liquidata in via equitativa e orientativamente determinata sulla base della differenza tra il prezzo di vendita coatta dei titoli e l’assunto valore normale di borsa degli stessi.

Di recente un’interessante sentenza del Tribunale di Firenze (la n. 825 del 12.03.2024, Giudice Dr.ssa D. Bonacchi) si è occupata proprio di Credito Lombard, concludendo che l’attività prestata dall’intermediario in questa operazione di gestione mobiliare non può limitarsi a rendere possibile il trasferimento del titolo, ma deve anche prestare un’attività specifica volta al corretto apprezzamento, da parte del Cliente, della natura del servizio di investimento e del tipo specifico di strumenti finanziari interessati ed i rischi connessi alle singole operazioni. Per il Tribunale neppure la mera consegna iniziale del documento sui rischi generali di investimento e la sintetica classe di rischio indicata nella scheda prodotto, nello specifico del Credito Lombard, sono sufficienti a consentire di ritenere soddisfatto l’obbligo informativo a carico della banca, in assenza di una puntuale e specifica spiegazione del grado di esposizione al rischio che l’investimento in tali strumenti finanziari avrebbe comportato e la segnalazione degli elementi sintomatici del rischio stesso, quali la solvibilità dell’emittente e il rating assegnato nel periodo.