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Archivio articoli
OBBLIGAZIONI SUBORDINATE: LA BANCA E’ RESPONSABILE DELLA PERDITA
Può accadere che l’intermediario venda al Cliente obbligazioni subordinate, poi sottoposte alla misura del burden sharing e oggetto di conversione coattiva in azioni, senza dare alcuna specifica indicazione in merito alla loro natura di strumenti subordinati. In questo caso la Banca è responsabile della perdita subìta e deve risarcire il Cliente.
L’obbligazione subordinata è, infatti, uno strumento finanziario che incorpora un livello di rischio di genere e natura diversi da quelli di un’obbligazione ordinaria, sicché si tratta – anche in assenza di un obbligo regolamentare di indicarlo nell’anagrafica – di una informazione che deve essere resa al momento dell’investimento, perché senza di essa il cliente non può adeguatamente apprezzare il rischio dell’operazione che compie, e dunque non può orientarsi in maniera consapevole nelle scelte che riguardano l’allocazione del proprio risparmio.
L’inadempimento della Banca è dotato di sicura rilevanza causale. In ossequio al principio del “più probabile che non” deve, infatti, ritenersi che se il Cliente fosse stato informato della natura subordinata delle obbligazioni proposte in vendita, e se gli fosse stato illustrato che si trattava di strumenti aventi un livello di rischio maggiore rispetto alle obbligazioni ordinarie, il Cliente si sarebbe astenuto dall’acquistarle.
A nulla vale il fatto che all’epoca della vendita non esistesse alcuna previsione regolamentare che prescrivesse l’indicazione della natura subordinata nell’anagrafica del titolo. Come più volte rammentato, il fatto che l’ordinamento non imponesse, imperativamente, che l’indicazione della natura subordinata risultasse sin dall’anagrafica, non significa affatto che l’intermediario non dovesse informare, ai sensi dell’art. 21 TUF, il cliente dell’esistenza della clausola di subordinazione, o che egli potesse persino descrivere lo strumento come appartenente alla classe delle obbligazioni ordinarie.
Né la sussistenza di una mera comunicazione inviata alla clientela che annunciava la pendenza di un’offerta di scambio tra obbligazioni subordinate e obbligazioni ordinarie può supplire alla carenza di informazione iniziale. Detta comunicazione, proprio perché indirizzata con posta ordinaria indistintamente a tutta la Clientela, non poteva essere immediatamente intellegibile da un destinatario anche con una media esperienza finanziaria, e segnatamente non era tale da permettere al singolo Cliente di acquisire chiara consapevolezza che anche gli strumenti in suo possesso fossero effettivamente obbligazioni subordinate e che dunque egli avesse ricevuto la comunicazione proprio perché anch’egli possessore di strumenti interessati dall’offerta.
In conclusione il primo momento in cui il Cliente può con certezza acquisire la consapevolezza della natura subordinata delle obbligazioni è stato soltanto quello della loro conversione coattiva in azioni, momento nel quale il Cliente percepisce anche la perdita ricevuta. Ne consegue, pertanto, che la Banca deve risarcire il Cliente in misura pari alla differenza tra il capitale investito e l’importo ricavato della vendita delle obbligazioni, oltre rivalutazione monetaria.