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Il netting finanziario e il caso Deutsche Bank

IL NETTING FINANZIARIO E IL CASO DEUTSCHE BANK

 

Con il termine netting finanziario si indica quella tecnica finanziaria volta a compensare crediti e debiti nei confronti dello stesso operatore. E’ un termine inglese con il quale si definisce  un processo diretto a realizzare gli esiti propri di una compensazione bilaterale, se coinvolge due operatori, multilaterale se coinvolge più di due parti.

Si distinguono, nella prassi i seguenti accordi:

a)  “netting of payments”, mediante il quale le parti si impegnano a effettuare un solo pagamento (netto) in caso di debiti e crediti reciproci;

b) “netting by novation”, mediante il quale le parti estinguono e sostituiscono le reciproche obbligazioni con una nuova;

c) “netting by close-out” mediante il quale la parte inadempiente o insolvente, porta a scadenza tutte le obbligazioni, sostituendola con un’unica obbligazione che rappresenta l’esposizione debitoria netta.

Il netting finanziario rappresenta quindi quella tecnica  che combina una o più obbligazioni finanziarie per arrivare a un importo netto dell’obbligazione, semplificando così i costi di transazione e risparmiare flusso di cassa nelle consuete operazioni di incassi e pagamenti, snellendo l’organizzazione finanziaria del gruppo. È un meccanismo di ottimizzazione dei flussi finanziari che permette di alleggerire la gestione interna in quanto riduce il numero delle transazioni e semplifica la fatturazione tra fornitori di servizi, che le banche utilizzano anche per ridurre l’esposizione al rischio di credito e per il calcolo dei requisiti patrimoniali regolamentari.

Sul piano legislativo ordinario Il netting trova la sua disciplina codicistica negli articoli 1243 c.c. (compensazione legale) e 1252 c.c. (compensazione volontaria). Il suo impiego nei mercati regolamentati è possibile grazie all’intervento della clearing house, e bilaterale, tra le parti contraenti di ciascun master agreement, nel caso di derivati OTC, ove esiste un servizio di clearing, nelle forme del netting multilaterale (in particolare, si tratta di close-out netting) svolto dalla London Clearing House.

Il netting finanziario, riferite al netting multilaterale tra intermediari abilitati, ha poi trovato definitivo riconoscimento sul piano normativo con la direttiva 98/26/CE del 19 maggio 1998, ove è definito come « la conversione in un’unica posizione a debito e a credito dei crediti o dei debiti risultanti da ordini di trasferimento che uno o più partecipanti hanno nei confronti di uno o più altri partecipanti per effetto della quale può essere richiesto o dovuto soltanto il saldo netto » (art. 2, lett. k).

In questi giorni il netting finanziario è tornato ad interessare gli operatori del diritto in quanto la Banca Centrale Europea, nell’ambito di una valutazione sull’applicazione delle regole patrimoniali e sul trattamento delle garanzie, sta esaminando accuse secondo cui Deutsche Bank avrebbe sottovalutato i rischi nel proprio bilancio e fornito un quadro fuorviante della sua solidità finanziaria, proprio mediante pratiche di “netting” finanziario.

Per la BCE, va chiarito “il credito fornito a entità non bancarie che perseguono investimenti a leva”, a partire dagli hedge fund europei ed extraeuropei, in quanto oltre un quarto delle esposizioni creditizie totali delle banche è verso entità istituti finanziari non bancari – NBFI – potenzialmente con leva.

Queste esposizioni delle Banche riflettono la fornitura di leva da parte delle banche dell’area dell’euro agli hedge fund nel mercato dei pronti contro termine e ai fondi immobiliari tramite debito garantito a lungo termine. Dettagli che fanno della relazione banche-intermediari una “interconnessione pericolosa. Anche se le dimensioni di queste interconnessioni sono generalmente contenute, queste potrebbero rendere le banche dell’area euro vulnerabili uno shock dei prezzi delle attività che, innescando deflussi di approvvigionamento per gli intermediari non bancari e perdite sul credito di controparte sulle esposizioni bancarie, spingerebbero le banche a ridurre la leva” con la conseguenza di vendite al ribasso degli asset. Tanto che, di conseguenza, “è fondamentale la capacità delle g-sib di “assorbire le perdite”.

La minimizzazione dei rischi in bilancio e la presentazione di un quadro fuorviante della propria solidità finanziaria espongono le banche e le loro società di revisione ad azioni di responsabilità per il caso di perdite finanziarie derivanti proprio dall’uso di dette tecniche.