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Nullità della clausola rischio cambio inserita in un contratto di leasing per indeterminatezza o indeterminabilità del contenuto e per violazione delle norme di trasparenza ex art. 117 T.U.B.

NULLITA’ DELLA CLAUSOLA RISCHIO CAMBIO INSERITA IN UN CONTRATTO DI LEASING PER INDETERMINATEZZA O INDETERMINABILITA’ DEL CONTENUTO E PER VIOLAZIONE DELLE NORME DI TRASPARENZA EX ART. 117 T.U.B.

Il Tribunale di Udine, con una recentissima sentenza, che si inserisce nel gruppo di controversie aventi per oggetto le clausole di rischio cambio inserite in un contratto di leasing, inaugura un nuovo filone giurisprudenziale fondato sulla nullità della clausola di rischio cambio per indeterminatezza o indeterminabilità del contenuto oltre che per violazione delle norme di trasparenza ex art. 117 T.U.B.

Il ragionamento del Tribunale di Udine è tanto semplice quanto incontestabile poiché parte dal presupposto che una clausola di rischio cambio priva dell’indicazione dei criteri per predeterminare o rendere almeno predeterminabile la quota capitale e la quota interessi in cui viene scomposta ciascuna rata di ammortamento del piano finanziario originario e dei criteri per recepire ogni variazione intervenuta e che comunque avrebbe potuto intervenire nel corso del contratto deve considerarsi nulla per indeterminatezza del suo contenuto.

Nella stessa sentenza il Tribunale di Udine rileva parimenti che detta clausola deve evidenziare non solo il valore base del parametro di indicizzazione ma anche le modalità di rilevazione del suo successivo andamento, pena la nullità ex art. 117 comma 8 T.U.B. in punto di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari che impongono alla sezione III art. 3 comma 3 che “Nel caso in cui il contratto contenga clausole di indicizzazione, vengono riportati il valore del parametro al momento della conclusione del contratto e le modalità di rilevazione dell’andamento di tale valore nel corso del rapporto”.

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