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Leasing, rischio cambio e risarcimento del danno

LEASING, RISCHIO CAMBIO E RISARCIMENTO DEL DANNO

Il Tribunale di Udine conferma ancora l’indirizzo giurisprudenziale ai sensi del quale la clausola di rischio cambio contenuta in un contratto di leasing in valuta estera contiene uno strumento finanziario (derivati) che obbliga la Banca o la Società Finanziaria concedente ad osservare le norme del T.U.F. e dei relativi regolamenti di attuazione emanati dalla CONSOB.

Con la sentenza n. 1099 del 2016 pubblicata il 12.09.2016 detto Tribunale ha accertato l’inadempimento contrattuale della Banca convenuta per violazione degli obblighi gravanti sull’intermediario finanziario con riferimento alla clausola di rischio cambio condannando la Banca alla restituzione di tutte le somme addebitate dalla stessa a titolo di rischio cambio oltre interessi e rivalutazione monetaria.

La sentenza si caratterizza perché indica quale fonte di prova sufficiente per la quantificazione del risarcimento del danno i piani di ammortamento contrattuali nei quali sono indicati tutti gli importi addebitati a titolo di rischio cambio. Ciò riguarda quei casi in cui il contraente non sia più in possesso delle fatture relative agli importi addebitati a titolo di rischio cambio.

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