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Posted by Avv. Matteo de Castello | martedì, 5 luglio, 2022 |
Commenti disabilitati su La tutela dei diritti della persona nel Metaverso
LA TUTELA DEI DIRITTI DELLA PERSONA NEL METAVERSO
La questione della tutela dei diritti della persona nel Metaverso è salita alla ribalta recentemente, nel marzo 2022, quando un’utente ha denunciato di essere stata violentata proprio nella piattaforma Meta Horizon Worlds. Una donna ha infatti riportato che il suo avatar avrebbe subito delle vere e proprie molestie sessuali: sarebbe stato condotto forzatamente in una stanza e, in seguito, molestato da altri avatar, mentre alcuni utenti assistevano alla scena senza intervenire.
Horizon di Meta, nello specifico, è una piattaforma social fruibile attraverso il VR, la tecnologia che permette di utilizzare la realtà virtuale. Il Metaverso è un vero e proprio mondo virtuale, al cui interno gli utenti, utilizzando avatar personalizzabili, possono muoversi ed esplorare gli ambienti come nel mondo reale, fino al punto da avere interazioni con gli altri utenti, parlare, scambiarsi la mano e, generalmente, fare tutto quello che si potrebbe fare nel mondo reale, come per esempio partecipare a concerti, eventi o giochi in prima persona. Meta, quindi, si presta a diventare un nuovo social, destinato ad aumentare sensibilmente il numero di utenti pronti ad indossare gli occhiali della realtà virtuale ed immergersi nel mondo parallelo.
Il tema delle molestie, in tutto ciò, ha evidenziato le prime problematiche del social: così come nel mondo reale, anche nel Metaverso c’è il rischio che vengano violati i diritti dell’uomo, posto che l’avatar utilizzato per muoversi al suo interno riflette le specifiche di ogni utente, garantendo un’esperienza in prima persona al limite del reale. Le testimonianze della vittima e di alcune ricerche di specialisti hanno infatti confermato come una molestia nel mondo virtuale porti degli strascichi sulla persona come se il reato fosse consumato nel mondo reale: ansie, attacchi di panico, insicurezze e paure. E il tema delle molestie sessuali non è unico, posto che nel Metaverso si sarebbero consumati altri reati, soprattutto relativi ad insulti a sfondo razziale ed omofobico, oltre che molestie verbali di ogni genere.
In tema di molestia sessuale, comunque, viene da chiedersi quale sia la soluzione per arginare, o quantomeno sanzionare l’autore del reato, posto che le difficoltà emergono dall’individuazione di chi si trova dietro ad un avatar e quali possono essere le fattispecie individuabili per un fatto criminoso posto in essere non dalla persona direttamente, ma da un suo alter ego creato attraverso una piattaforma di questo genere.
Soffermandoci in Italia, l’ordinamento punisce all’articolo 609 bis del codice penale il reato di violenza sessuale, per cui chiunque, mediante violenza o minaccia o abuso di autorità, costringa taluno a compiere o subire atti sessuali è punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La lettera della norma individua quindi il comportamento adatto ad individuare la fattispecie criminosa, vale a dire, tra gli altri, la violenza fisica, intesa come atti necessariamente di natura fisica. Proprio questo punto risulta fondamentale, ed è stato oggetto di diversi dibattiti dottrinali e giurisprudenziali in passato: affinché possa considerarsi consumato un reato di violenza sessuale senza contatto fisico, è quindi necessaria un’interpretazione più estesa della norma, cosicché atti come la violenza attraverso i social possano rientrare nella descrizione fattuale. A tal fine, risultano fondamentali le decisioni della Cassazione penale n. 19033/2013 e 25266/2020, che hanno allargato la fattispecie ex art. 609 bis c.p. Per quanto riguarda la prima sentenza, che nel 2013 aprì le porte alla sanzionabilità della violenza telematica, la Cassazione stabilì come la violenza sessuale fosse configurabile anche attraverso le chat, individuando così le piattaforme di allora nuova generazione (Facebook, WhatsApp) come spazi di socializzazione veri e propri e alimentando la possibilità che eventuali violenze, pur da remoto, potessero essere ricondotte all’articolo 609 bis. Non solo: il fatto che la violenza non fosse avvenuta attraverso il contatto fisico, ma da remoto, non poteva essere ritenuto fonte di circostanze attenuanti, così riconoscendo la gravità della violenza. A tal punto, la Corte esplicò come l’elemento soggettivo del reato possa consistere in qualsiasi intimidazione psicologica che si ponga quale mezzo di pressione morale sull’animo della vittima e sia in grado di provocare la coazione della stessa a subire gli atti sessuali, cosicché la minaccia possa ritenersi integrata dalla prospettazione di un qualunque male che, in relazione alle circostanze che l’accompagnano, sia comunque tale da far sorgere nella vittima il timore di un pregiudizio concreto. Evidenziò infine la pericolosità della violenza attraverso i social, in quanto le comunicazioni virtuali permettono agevolmente di mettere in contatto persone che avrebbero difficoltà a trovarsi nella vita reale, non essendo necessario, tra l’altro, disporre di dati personali.
Quanto alla sentenza 25266/2020, invece, attraverso questa la Corte Suprema riconobbe come inviare foto hard a minore fosse violenza sessuale, così seguendo l’orientamento precedente ed allargando maggiormente l’ambito di applicazione dell’art. 609 bis c.p.
Queste decisioni hanno quindi permesso di pensare alla violenza sessuale come qualcosa di non strettamente legato al contatto fisico, lasciando spazio all’interpretazione estesa relativa alla violenza attraverso i social: basterebbe questo a pensare come esistente una tutela contro eventuali violenze o minacce subite all’interno del Metaverso. Tuttavia, l’art. 609 bis non è la soluzione più immediata, all’interno del nostro ordinamento.
Altra fattispecie punibile viene infatti ravvisata all’interno dell’articolo 660 c.p., in tema di molestia o disturbo alle persone: viene previsto l’arresto fino a sei mesi e l’ammenda fino a 516 euro per chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero per mezzo del telefonino, rechi a taluno molestia o disturbo. Trattasi di reato previsto in senso generico per qualsiasi molestia o disturbo, così che le molestie di natura sessuale possano rientrare nella fattispecie ex art. 660 c.p. a seconda del caso concreto. La previsione del legislatore, a differenze dell’art. 609 bis c.p., è più netta: viene letteralmente preventivata la possibilità di una molestia attraverso l’uso del mezzo telefonico.
Ancora, proseguendo sulla scia delle decisioni legislative più immediate e dirette a sanzionare l’ambito delle molestie registrate in rete, vengono alla luce la l. 69/2019 in materia di revenge porn, intesa come diffusione di materiale multimediale a contenuto sessualmente esplicito senza il consenso della persona ritratta, e la l. n. 71/2017, in materia di cyberbullismo. Per quanto riguarda il revenge porn, il delitto è stato introdotto al fine di contrastare il diffondere – sempre più frequente – di foto e video hard realizzate senza il consenso dell’interessato, diffuse senza alcuna autorizzazione e così andando a ledere privacy e dignità della vittima. Vengono considerati autori del reato e puniti, infatti, non solo gli autori materiali del video o della foto, ma anche i terzi che, venuti in possesso del materiale, lo diffondano online, così garantendo alla vittima la tutela più ampia. Per quanto invece riguarda il cyberbullismo, la legge punisce qualunque forma di «pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.»
A livello europeo, invece, molto si sta concentrando sulla previsione di specifiche normative a tutela della donna. Fondando il futuro della disciplina sulla Convenzione di Istanbul e l’art. 3, che definisce la violenza contro le donne come “tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata”, la GREVIO General Recommendation (Group of Experts on Action against Violence against Women and Domestic Violence, organo indipendente in seno al Consiglio d’Europa che ha il compito di monitorare, dal 2016 a oggi, l’applicazione negli Stati membri della Convenzione di Istanbul) ha recentemente approvato una raccomandazione generale che va a definire i concetti chiave relativi alla violenza contro le donne perpetrata nella sfera generale.
Questa breve disamina della normativa, in particolar modo italiana, relativa alla prevenzione e alla sanzione delle molestie che avvengono, ormai sempre più spesso, attraverso le piattaforme social online, permette di comprendere come il tema abbia un importante punto critico: la rapida evoluzione del mondo virtuale. L’ordinamento italiano è rimasto indietro nell’aggiornamento della propria normativa alla sempre più costante evoluzione dei social, basandosi soprattutto, come visto, su un’interpretazione allargata dell’articolo 609 bis c.p., la predisposizione di una normativa che va a punire a carattere generale le molestie attraverso telefonino (660 c.p.) e la previsione di due leggi ad hoc per cyberbullismo e revenge porn. Sembra quindi essere lontana l’individuazione di figure specifiche che permettano di punire le molestie virtuali, soprattutto in un mondo così diverso, ma assai vicino come tempi, come il Metaverso.
Che, a proposito, sembra stia muovendo i primi passi verso una politica autarchica: a seguito delle prime denunce emerse, Meta ha annunciato la creazione di una c.d. Safe Zone all’interno del Metaverso, vale a dire una zona sicura dentro la quale gli utenti non dovrebbero sentirsi minacciati posto che nessuno avrebbe le possibilità di avvicinarsi agli altri avatar ed entrare in contatto con loro. Una bolla di solitudine, così potremmo definirla, all’interno di un mondo creato per vivere differentemente la socialità.
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