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LA TRANSAZIONE DIAMANTI E’ NULLA PERCHE’ TEMERARIA
Con la sentenza n. 208 del 11.02.2022 il Tribunale di Treviso ha confermato quella linea giurisprudenziale che impone alla Banca di risarcire per intero il Cliente della perdita subita per l’acquisto di diamanti.
La sentenza è però molto importante perché riconosce che “le banche non si sono limitate a segnalare ai clienti la possibilità di acquistare da IDB, ma hanno svolto un illecito ruolo attivo consistito nel consigliare l’acquisto ai clienti; nel mettere a disposizione dei clienti il materiale divulgativo e informativo; nell’inoltrare l’ordine di acquisto; nell’ospitare le parti presso i loro locali per la consegna del diamante. Così, data la qualifica professionale dell’interlocutore, ingeneravano nei clienti il legittimo affidamento circa la bontà dell’acquisto, circa la giustezza del prezzo, circa la successiva facile vendibilità dei diamanti acquistati”.
Questo significa che la pretesa della Banca di ridurre con una transazione l’importo dell’intero risarcimento dovuto al Cliente per l’acquisto dei diamanti è temeraria, e, quindi, può essere annullata dal Cliente, che ha diritto al risarcimento per intero. Quindi, le pretese che le Banche hanno esatto nei confronti dei Clienti per negare per intero il risarcimento e per transigere l’importo richiesto dal Cliente sono infondate e le transazioni pretese dalle Banche possono essere annullate perché fondate su pretesa temeraria, ai sensi dell’art. 1971 c.c. Come insegna la Cassazione, infatti, l’annullamento della transazione ex art. 1971 c.c. presuppone la presenza di due elementi, uno obiettivo e uno soggettivo, ossia che la pretesa fatta valere dalla parte nei cui confronti si chiede l’annullamento sia totalmente infondata e che la parte, pur essendo consapevole della infondatezza della propria pretesa, l’abbia dolosamente sostenuta (cfr. per tutte Corte di Cassazione, Sentenza n. 19023 del 25/09/2015).
Appare evidente, infatti, che la pretesa fatta valere dalla Banca di ridurre l’importo richiesto dal Cliente a titolo di risarcimento sia assolutamente ed obiettivamente infondata, e ciò perché è escluso che il diritto del Cliente al risarcimento per intero sia una res dubia, che, cioè vi sia incertezza sui rispettivi diritti delle parti. Vieppiù che la Banca, svolgendo un illecito ruolo attivo consistito nel consigliare l’acquisto dei diamanti ai clienti, era consapevole della temerarietà della sua pretesa.
Logico dedurre, quindi, che la pretesa della Banca di una transazione sull’importo del risarcimento dovuto al cliente per l’acquisto dei diamanti è temeraria e quindi nulla, e l’eventuale transazione già eseguita deve essere impugnata nelle sedi competenti, con la possibilità per il Cliente di ottenere il risarcimento per intero del danno patito.