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AZIONE REVOCATORIA INFRAGRUPPO: LA DIREZIONE UNITARIA DEVE SUSSITERE SOLTANTO AL MOMENTO DEL COMPIMENTO DELL’ATTO
In tema di revocatoria fallimentare infragruppo, la Cassazione si è recentemente trovata a dibattere del presupposto per l’esercizio dell’azione relativo all’unitarietà della direzione delle società facenti parte del medesimo gruppo, requisito richiesto a norma dell’articolo 3 della legge 95/1979. In particolare la questione, espressa da Cass. I sez. civ. n. 3589/2021, verteva sul momento in cui l’esistenza della direzione unitaria è richiesta per potersi esercitare l’azione revocatoria infragruppo.
Le ipotesi contrastanti erano le seguenti: da un lato il ricorrente, che ipotizzava come inammissibile un’azione revocatoria infragruppo se la direzione unitaria non sussiste anche nel momento in cui l’azione stessa è promossa, e non soltanto quando l’operazione oggetto della domanda revocatoria è compiuta; dall’altro la tesi sostenuta nella sentenza dai giudici d’appello, secondo i quali, ai sensi dell’art. 3, L. 95/79, deve ritenersi sussistente il presupposto di unitarietà della direzione anche quando questo non sia presente al momento della proposizione della domanda, essendo sufficiente la presenza dello stesso al momento del compimento dell’operazione.
Secondo la Corte d’appello, quindi, il requisito della direzione unitaria deve sussistere non all’epoca della proposizione della domanda, ma al momento del compimento dell’atto di cui la procedura chiede la revoca. Rimarrebbe irrilevante, quindi, l’eventuale e successivo venire meno della direzione unitaria. Le ragioni di questa tesi risiedono nella ratio della disciplina, finalizzata a consentire l’impugnazione di atti compiuti in un più ampio periodo sospetto tra soggetti che appartengono ad un medesimo gruppo societario: il periodo di tempo in questione, differentemente da un’ordinaria revocatoria, è infatti di cinque anni. In tal modo, secondo i giudici di merito, si scongiurerebbero eventuali “effetti pregiudizievoli di atti di dispersione patrimoniale lesivi della par condicio creditorum posti in essere in danno di una o più società appartenenti al medesimo gruppo”. Ne discende come, appoggiando la tesi della necessaria compresenza dalla direzione unitaria non solo al compimento dell’atto, ma anche al momento dell’esercizio dell’azione revocatoria, verrebbe vanificata la tutela delle esigenze sottese alla speciale ratio della disciplina.
La Corte di Cassazione, ritenendo inammissibile il motivo di ricorso per mancanza di una specifica censura, appoggia di fatto la tesi sostenuta dalla Corte d’appello.