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CONFIDI MINORE E FIDEIUSSIONE RILASCIATA PER CONTRATTO NON BANCARIO: PER LE SEZIONI UNITE NON SI VIOLA ALCUNA NORMA IMPERATIVA
La fideiussione rilasciata da un confidi minore in favore di un cliente privato e derivante da un contratto non bancario non è nulla per contrasto a norme imperative: questo ha stabilito la Corte di Cassazione, SS.UU., sent. del 16 marzo 2022, n. 8472.
La questione si fondava su una fideiussione prestata da un Consorzio – costituito a società cooperativa a r.l. e nel cui oggetto sociale rientrava l’attività di prestazione di garanzie personali e reali e di operare anche con terzi non soci -, nell’interesse di un proprio associato a garanzia di un credito derivante da un contratto non bancario. Rientrando il Consorzio nel novero dei c.d. confidi minori (o di primo livello) ex art. 155 TUB, comma quarto (destinato a confluire nell’art 112 TUB, ndr), quindi soggetti non vigilati dalla Banca d’Italia – diversamente dagli intermediari autorizzati ex art. 107 TUB – , questo poteva, nell’ipotesi, esercitare esclusivamente l’attività di garanzia collettiva dei fidi, consistente nella prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie che favorissero l’accesso delle piccole e medie imprese associate al credito di banche o di altri operatori finanziari. Era perciò da considerarsi esclusa, sulla base di questa interpretazione, l’attività svolta in favore di propri associati per garantire crediti non bancari.
Ancor più nello specifico, ci si domandava se questa disciplina potesse essere ricondotta a termini imperativi, con ciò conseguendo una nullità virtuale ex art. 1428, primo comma, c.c., per l’attività posta in essere da un confido minore in assenza di una previsione che consentisse la concessione di garanzie anche in materia differente dalla “garanzia collettiva di fidi”; il quadro normativo, infatti, non contempla una nullità espressa o testuale con riferimento alle “altre” attività negoziali eventualmente poste in essere da tali soggetti. Da qui la possibilità che potesse intervenire la qualificazione di norma imperativa ai sensi dell’art. 1418, primo comma, c.c., principio di indole generale rivolto a prevedere e disciplinare proprio il caso in cui alla violazione dei precetti imperativi non si accompagni una previsione espressa di nullità del negozio.
Secondo le Sezioni Unite, il contratto di fideiussione in esame è un contratto di diritto comune, la cui stipulazione non è riservata ai soli soggetti autorizzati dal TUB e non può dirsi, in mancanza di specifiche disposizioni proibitive, vietata ad un confidi minore che, nel caso di specie, prima che un confidi era una società cooperativa a r.l., il cui oggetto sociale le consentiva di prestare garanzie personali e reali e di operare anche con terzi non soci. La nullità negoziale ex art. 1418, primo comma, c.c., deve invece discendere dalla violazione di norme aventi contenuti tendenzialmente specifici, precisi ed individuati, non potendosi, in mancanza di tali caratteri, applicare la sanzione della nullità negoziale. La fideiussione prestata da un confidi minore nell’interesse di un proprio associato per un credito derivante da un contratto non bancario non deve, quindi, essere considerata nulla per nullità virtuale ai sensi dell’art. 1418, primo comma, c.c., non essendo prevista tale nullità in modo testuale, né essendo ricavabile indirettamente dalla previsione per la quale i confidi minori svolgono esclusivamente attività di garanzia collettiva di fidi e i servizi a essa connessi o strumentali per favorire il finanziamento da parte delle banche o degli altri soggetti operanti nel settore finanziario.
Questa la massima: «La fideiussione prestata da un cd. «confidi minore», iscritto nell’elenco di cui all’art. 155, comma 4, T.u.b. (ratione temporis applicabile), nell’interesse di un proprio associato a garanzia di un credito derivante da un contratto non bancario, non è nulla per violazione di norma imperativa, non essendo la nullità prevista in modo testuale, né ricavabile indirettamente dalla previsione secondo la quale detti soggetti svolgono «esclusivamente» la «attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi a essa connessi o strumentali» per favorire il finanziamento da parte delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario. Il rilascio di fideiussioni è attività non riservata a soggetti autorizzati (come gli intermediari finanziari ex art. 107 T.u.b.), né preclusa alle società cooperative che operino in coerenza con l’oggetto sociale.»