Home   Articoli   Responsabilità medica   La struttura sanitaria deve rispondere dei danni per errore medico, anche del danno iure hereditatis

La struttura sanitaria deve rispondere dei danni per errore medico, anche del danno iure hereditatis

LA STRUTTURA SANITARIA DEVE RISPONDERE DEI DANNI PER ERRORE MEDICO, ANCHE DEL DANNO IURE HEREDITATIS

Confermando il prevalente orientamento della giurisprudenza la Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 16272/2023, ha qualificato il contratto tra paziente e struttura sanitaria come contratto di spedalità, idoneo a fondare, in caso di esito infausto dell’intervento, la legittimazione passiva dell’ente in relazione ad azione di responsabilità proposta dal paziente o dai suoi eredi.

Nello specifico, di fronte ad un risarcimento del danno iure hereditatis per una paziente deceduta per un errore medico, la Corte ha ritenuto come la struttura sanitaria fosse legittimata passiva nel giudizio. Nel caso in cui un paziente si rivolga ad una struttura sanitaria inserita nella rete del sistema sanitario nazionale, al fine di sottoporsi ad un intervento medico-chirurgico, e la struttura prenda in carico il paziente ai fini dell’intervento, effettuandone l’accettazione, disponendone il ricovero e compilando la relativa cartella clinica, oltre naturalmente a eseguire l’intervento all’interno della struttura attraverso il proprio personale, tra il paziente e la struttura si instaura un rapporto contrattuale atipico a prestazioni corrispettive, vale a dire il c.d. contratto di spedalità. Tale contratto, nello specifico, risulta idoneo a fondare, nel caso in cui l’intervento chirurgico abbia esito infausto, la legittimazione passiva dell’ente in relazione all’azione di responsabilità proposta dal paziente o, in caso di morte, dai suoi eredi.

Non rileva, inoltre, l’eventualità che la struttura sanitaria e il suo personale siano posti sotto l’organizzazione amministrativa e medica di un’altra istituzione pubblica (come, nel caso di specie, il CNR). Ai fini della corretta instaurazione del rapporto processuale, legittimato passivo dovrà essere considerato solo e soltanto l’ente con il quale il paziente ha stipulato il contratto di spedalità. È la struttura, infatti, che si obbliga a prestare il proprio servizio in favore del soggetto; il fatto che la direzione amministrativa appartenga ad un altro ente rileverà soltanto, eventualmente, come responsabilità sussidiaria a quella della struttura. La legittimazione passiva appartiene soltanto alla struttura; la responsabilità di ulteriori enti a cui è affidata la direzione amministrativa potrà solo aggiungersi a quella della struttura sanitaria, ma non è mai idonea ad eliminare la legittimazione passiva, né a modificare, sostituendo un soggetto ad un altro, la titolarità del rapporto dal lato passivo, essendo l’organizzazione interna inidonea a recidere il rapporto che si è instaurato con la presa in carico del paziente da parte della struttura e non incombendo al paziente, che si sia rivolto ad una determinata struttura pubblica, l’onere di ricostruirne le vicende gestionali interne.

Questa la massima: «In tema di responsabilità medica, la presa in carico di un paziente da parte di una struttura sanitaria inserita nella rete del SSN, per la sottoposizione ad un trattamento medico chirurgico, determina l’instaurazione di un rapporto contrattuale atipico a prestazioni corrispettive – il c.d. contratto di spedalità – idoneo a fondare, in caso di esito infausto dell’intervento, la legittimazione passiva dell’ente in relazione all’azione di responsabilità proposta dal paziente o dai suoi eredi, essendo a tal fine irrilevante che, nella organizzazione interna del Servizio Sanitario regionale, la struttura stessa e il suo personale siano stati posti sotto la direzione amministrativa e medica di un’altra istituzione pubblica, la cui responsabilità può eventualmente aggiungersi a quella della struttura sanitaria adita, senza però eliderne la titolarità del rapporto dal lato passivo