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infedeltà coniugale virtuale

PARERE

INFEDELTA’ CONIUGALE VIRTUALE
In un mondo sempre più artificiale, bisogna fare i conti anche con un nuovo tipo d’infedeltà e cioè quello virtuale.
Per la precisione parliamo di sexting, ovverossia lo scambio di messaggi, foto e video intimi con persona diversa dal coniuge, in cui si esplicitano le intenzioni sessuali dell’inviante nei confronti del ricevente.
La superficialità di chi compie questa pratica nella convinzione che non essendoci rapporto sessuale non si possa parlare di tradimento, può portare a conseguenze gravi ed importanti nel matrimonio.
E’ stata la Cassazione a stabilirlo con la sentenza n.21657/2017 e con altre ad essa successive, chiarendo come la relazione di un coniuge con estranei, anche in assenza di contatto fisico come nel sexting, rende comunque addebitabile la separazione ai sensi dell’art.151 c.c., se le modalità di svolgimento di detta relazione diano luogo a plausibili sospetti d’infedeltà, offensivi della dignità e dell’onore dell’altro coniuge, al punto tale da rendere del tutto irrilevante l’elemento virtuale del rapporto.
Le conseguenze sulla vita della coppia possono essere travolgenti: dalla pronuncia di addebito della separazione a carico di chi ha compiuto atti di sexting con conseguente perdita sia del diritto a ricevere un assegno di mantenimento, sia dei diritti successori nei confronti dell’ex coniuge, per non parlare della condanna alle spese legali del procedimento di separazione, oltre che alla possibile condanna ad un risarcimento nel caso in cui la violazione dei doveri coniugali abbia causato un danno grave ed ingiusto all’altro coniuge come la lesione della salute e della dignità.
Irrilevante poi ai fini dell’addebito l’iniziale perdono del coniuge tradito secondo la recente sentenza n. 1402 dell’8 ottobre 2025 emessa dalla Corte d’Appello di Bari, secondo la quale “l’atteggiamento tollerabile tenuto da un coniuge nei confronti di una pregressa relazione adulterina dell’altro, non può ritenersi sufficiente di per sé a giustificare il rigetto della domanda di addebito della separazione” dovendo verificare la successiva evoluzione del rapporto coniugale e l’esistenza di ulteriori infedeltà.