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Contratti del consumatore: gli interessi moratori si presumono vessatori

CONTRATTI DEL CONSUMATORE: GLI INTERESSI MORATORI SI PRESUMONO VESSATORI

 

Il Tribunale di Treviso, tramite ordinanza, ha richiamato un’importante e recente pronuncia delle Sezioni Unite (Cass. N. 19597/2020), la quale si esprimeva sulla natura di alcune clausole contenute nei contratti conclusi con un consumatore.

La questione, nello specifico, rivolgeva l’attenzione sulla somma pretesa dalla creditrice a titolo di interessi moratori. Il Tribunale di Treviso, specificando come la clausola relativa agli interessi moratori da pretendere in caso di inadempimento debba essere trattata alla stregua di una penale ex art. 1384 c.c. e quindi suscettibile di una riduzione secondo equità da parte dell’autorità giudiziale, ha considerato come tale clausola rientri nella definizione del Codice del Consumo (D. Lgs 206/2005), risultando essere una clausola che impone al consumatore, in caso di inadempimento o ritardo nell’adempimento, il pagamento di una somma a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente.

L’ordinanza richiama come detto la pronuncia delle Sezioni Unite n.19597/2020, secondo la quale nei contratti conclusi con un consumatore concorre la tutela prevista ex art. 33, comma 2, lett. f) e art. 36, comma 1 del Codice del Consumo, per i quali deve presumersi il carattere vessatorio delle clausole che hanno per oggetto o per effetto quello di imporre al consumatore, in caso di inadempimento o ritardo nell’adempimento, il pagamento di una somma a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d’importo manifestamente eccessivo. Tali clausole, considerate vessatorie, sono nulle, mentre il contratto rimane valido per il resto.

Nei contratti conclusi con il consumatore, quindi, gli interessi moratori richiesti a titoli di risarcimento per inadempimento sono presunti vessatori secondo il dettato dell’articolo 33, comma 2, lett. f) D. Lgs 206/2005.

LEGGI L’ORDINANZA: http://www.studiolegaledecastello.it/wp-content/uploads/2021/06/Trib.-Treviso-26-05-21-ord..pdf