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Perdita parentale e quantificazione danno: la Cassazione privilegia la tabella di Roma

PERDITA PARENTALE E QUANTIFICAZIONE DANNO: LA CASSAZIONE PRIVILEGIA LA TABELLA DI ROMA

 

Una recente pronuncia della Suprema Corte (Cass. Civ. Sez. III n.10579/2021) si è espressa a riguardo del criterio di quantificazione del danno da liquidare in caso di perdita parentale. La questione, quindi, attiene al caso in cui un prossimo congiunto subisca una perdita e richieda la quantificazione del danno subito, definito dalla stessa Cassazione in passato come «una condizione di vuoto esistenziale da parte dei familiari, determinato dal fatto di non poter più godere della sua presenza e di non poter più sperimentare tutte quelle relazioni fatte di affettività, condivisione, solidarietà che caratterizzano un sistema di vita che viene irreversibilmente stravolto» (Cass. 21230/2016).

La questione esaminata dalla Corte sorgeva sulla possibilità del giudice di merito di procedere alla valutazione equitativa – ex articolo 1226 c.c. – attraverso l’utilizzo delle tabelle di Roma o di quelle di Milano. La decisione della Suprema Corte ha fondato le sue basi sulla necessità che, in relazione al danno da perdita parentale, sia utilizzato un sistema di quantificazione del danno a punti, con possibilità di applicazione di correttivi sull’importo finale in relazione al caso concreto e così garantendo maggiore uniformità e prevedibilità della liquidazione. Tra le due, quindi, la tabella che la Cassazione individua come migliore per la quantificazione del danno c.d. parentale è la tabella di Roma.

Questo il principio di diritto: «Al fine di garantire non solo un’adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto, ma anche l’uniformità di giudizio a fronte di casi analoghi, il danno da perdita del rapporto parentale deve essere liquidato seguendo una tabella basata sul sistema a punti, che preveda, oltre l’adozione del criterio a punto, l’estrazione del valore medio del punto dai precedenti, la modularità e l’elencazione delle circostanze di fatto rilevanti, tra le quali, da indicare come indefettibili, l’età della vittima, l’età del superstite, il grado di parentela e la convivenza, nonché l’indicazione dei relativi punteggi, con la possibilità di applicare sull’importo finale dei correttivi in ragione della particolarità della situazione, salvo che l’eccezionalità del caso non imponga, fornendone adeguata motivazione, una liquidazione del danno senza fare ricorso a tale tabella.»