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E’ nullo il contratto di swap se non è esplicitato il Mark to Market

E’ NULLO IL CONTRATTO DI SWAP SE NON E’ ESPLICITATO IL MARK TO MARKET (MTM)

 

Quando l’Istituto di Credito indica tutti i costi dell’operazione, distinguendo la componente remunerativa della Banca, la componente di copertura del rischio di mercato e l’eventuale presenza di costi ulteriori, il Mark To Market (MTM) si ha per chiaramente esplicitato nel contratto. Diversamente il MTM non può considerarsi esplicitato e quindi il contratto di swap è nullo per mancanza ed indeterminabilità dell’oggetto.

Una recente sentenza della Corte d’Appello di Milano offre l’occasione per tornare sul tema degli obblighi informativi di Banche e intermediari sul MTM, che nel contratto di swap rappresenta il valore del contratto calcolato ad una certa data, ed è pari al valore attuale del differenziale dei flussi finanziari che le parti si scambieranno nel corso del rapporto contrattuale. In particolare, esso consiste nella somma algebrica attualizzata dei flussi di interessi che si generano alle scadenze prestabilite nel contratto, rappresentando non solo un valore attuale, ma anche una proiezione finanziaria basata su un valore di mercato: qualora l’MTM presentasse un valore negativo, il derivato genererà uno svantaggio economico per il cliente, mentre, in caso di valore positivo, il cliente ne riceverà un vantaggio.

L’importanza del MTM è quindi di facile comprensione, perché permette al cliente di determinare la propria politica d’investimento, quantificando in termini monetari i rischi assunti con la sottoscrizione dello swap. Inoltre l’MTM consiste nel valore che viene dato ex ante al differenziale alla scadenza dello swap, calcolato sulla base di specifiche formule matematiche, la cui esplicitazione è l’elemento essenziale del rapporto contrattuale.

L’informativa deve quindi concretizzarsi nella divulgazione di informazioni specifiche e complete con l’indicazione del criterio matematico con il quale si addiviene al calcolo del MTM.

L’indicazione dell’MTM, compresa l’esplicitazione della formula matematica per la determinazione del calcolo, costituisce elemento essenziale del contratto di swap e deve comprendere non solo la componente di copertura del rischio di mercato ma anche la componente remunerativa della Banca e l’eventuale presenza di costi ulteriori. La mancata o incompleta indicazione dell’MTM genera l’impossibilità di individuare l’alea contrattuale, con sbilanciamento in favore dell’intermediario dell’equilibrio negoziale del rapporto, e conseguente nullità del contratto per mancanza ed indeterminabilità dell’oggetto.