-
NEWS
LA FINESTRA SULLE SEZIONI UNITE
-
Articoli recenti
Archivio Sentenze
- Trib. Treviso 12.12.23 provvedimento
- Trib. Treviso 11.02.22 N°208
- Trib. Treviso 26-05-21 ord.
- Trib. Venezia Sentenza non definitiva
- Trib. Milano 31.01.19 N°1004
- Corte Appello Trieste 18.07.19 N°511
- Trib. Belluno 04.02.20 n°23
- Trib. Treviso 11.03.20 n°477
- Corte Appello Trieste 30.01.20 n.39
- Trib. Taranto 20.05.19 n°1348
- Corte Appello Venezia 04.09.19 n°3479
- Corte Appello Trieste 24.04.19 N° 261
- Trib. Udine 11.12.18 N° 1476
- Trib. Udine 18.04.18 N° 503
- Trib. Udine 05.07.18 N° 887
- Trib. Udine 25.06.18 N° 836
- Corte Appello Trieste 18.05.18 N° 198
- Trib. Treviso 25.05.18 provvedimento
- Trib. Pordenone 15.03.18 N° 229
- Trib. Udine 10.04.18 N°443
Archivio Pareri
- Tasso soglia usura del mutuo SAL
- La delibera sostitutiva assembleare di una precedente delibera già impugnata: nuova lettura dell’art. 2377 8° comma c.c.
- Il collar swap non aveva funzione di copertura per l’acquirente? Il contratto è nullo
- Contratto preliminare di immobile da costruire nullo se il costruttore non rilascia o non consegna la fideiussione
- Criptovalute, natura giuridica del servizio di custodia del portafoglio digitale e responsabilità del gestore della piattaforma in caso di ammanco
- Contributi a fondo perduto e pignoramento
- Fideiussione bancaria con modello ABI e violazione della normativa antitrust
- Contratto finanziario e operazione inadeguata: il principio del “Know your client” (KYC)
- Nullità della fideiussione rilasciata su schema contrattuale ABI
- La disciplina giuridica delle startup innovative
-
... segue nella sezione Categorie > Pareri
Eventi formativi
- Superbonus e bonus edilizi: crediti di imposta inesistenti o non spettanti
- L’Avvocato tra tradizione, novità ed equilibrismi (Il nuovo perimetro della negoziazione assistita e il ruolo dell’Avvocato)
- Giudizio di Cassazione e diritto di difesa
- Condominio, istituzioni, banche e ricettività turistica
- Il Condominio sempre in cammino
- Giudizio di Cassazione e diritto di difesa
- L’usura sopravvenuta: riflessioni a qualche mese dall’intervento delle Sezioni Unite
- Previdenza forense
- Il condominio ed i poteri forti: le banche …
- Le class action in Italia
- Third party litigation funding
- Banche popolari e azioni giudiziali per la tutela degli azionisti e degli investitori
- Le controversie in materia finanziaria e bancaria …
- Degiurisdizionalizzazione e ruolo dell’Avvocato …
Categorie
- Appalto
- Articoli
- Class Action Italiana
- Contratto di assicurazione
- Diritto Amministrativo
- Diritto Bancario
- Diritto Civile
- Diritto commerciale
- Diritto d'autore
- Diritto d'autore
- Diritto delle successioni e donazioni
- Diritto di famiglia
- Diritto Fallimentare
- Diritto Finanziario
- Diritto Penale
- Diritto Societario
- Diritto Tributario
- EVENTI FORMATIVI
- LA FINESTRA SULLE SEZIONI UNITE
- LA GIUSTIZIA CON DRAGHI E CARTABIA
- NEWS
- PARERI
- Procedura civile
- procedura penale
- Responsabilità medica
- Risarcimento del danno
- Settore Diritto Informatico
- Sistema tavolare
- SWAP e Prodotti Derivati in genere
- Trust
- Usi civici
Archivio articoli
E’ NULLO IL CONTRATTO DI SWAP SE NON E’ ESPLICITATO IL MARK TO MARKET (MTM)
Quando l’Istituto di Credito indica tutti i costi dell’operazione, distinguendo la componente remunerativa della Banca, la componente di copertura del rischio di mercato e l’eventuale presenza di costi ulteriori, il Mark To Market (MTM) si ha per chiaramente esplicitato nel contratto. Diversamente il MTM non può considerarsi esplicitato e quindi il contratto di swap è nullo per mancanza ed indeterminabilità dell’oggetto.
Una recente sentenza della Corte d’Appello di Milano offre l’occasione per tornare sul tema degli obblighi informativi di Banche e intermediari sul MTM, che nel contratto di swap rappresenta il valore del contratto calcolato ad una certa data, ed è pari al valore attuale del differenziale dei flussi finanziari che le parti si scambieranno nel corso del rapporto contrattuale. In particolare, esso consiste nella somma algebrica attualizzata dei flussi di interessi che si generano alle scadenze prestabilite nel contratto, rappresentando non solo un valore attuale, ma anche una proiezione finanziaria basata su un valore di mercato: qualora l’MTM presentasse un valore negativo, il derivato genererà uno svantaggio economico per il cliente, mentre, in caso di valore positivo, il cliente ne riceverà un vantaggio.
L’importanza del MTM è quindi di facile comprensione, perché permette al cliente di determinare la propria politica d’investimento, quantificando in termini monetari i rischi assunti con la sottoscrizione dello swap. Inoltre l’MTM consiste nel valore che viene dato ex ante al differenziale alla scadenza dello swap, calcolato sulla base di specifiche formule matematiche, la cui esplicitazione è l’elemento essenziale del rapporto contrattuale.
L’informativa deve quindi concretizzarsi nella divulgazione di informazioni specifiche e complete con l’indicazione del criterio matematico con il quale si addiviene al calcolo del MTM.
L’indicazione dell’MTM, compresa l’esplicitazione della formula matematica per la determinazione del calcolo, costituisce elemento essenziale del contratto di swap e deve comprendere non solo la componente di copertura del rischio di mercato ma anche la componente remunerativa della Banca e l’eventuale presenza di costi ulteriori. La mancata o incompleta indicazione dell’MTM genera l’impossibilità di individuare l’alea contrattuale, con sbilanciamento in favore dell’intermediario dell’equilibrio negoziale del rapporto, e conseguente nullità del contratto per mancanza ed indeterminabilità dell’oggetto.