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Archivio articoli
È VALIDO IL PATTO DI DEDUZIONE INTRODOTTO NEL CONTRATTO DI LEASING
Recentemente la Corte di Cassazione si è trovata a dibattere il tema della clausola contenuta nel contratto di leasing e relativa al c.d. patto di deduzione. Attraverso questa previsione, le parti accordano che il concedente, in caso di inadempimento dell’utilizzatore del bene oggetto di leasing, possa trattenere i canoni già riscossi, richiedere quelli scaduti e non pagati e pretendere infine anche le rate future fino alla scadenza naturale del contratto a titolo di penale, ma dovrà valutare il bene attraverso il prezzo di mercato e detrarre l’eventuale importo ricavato da tale vendita dal corrispettivo totale previsto originariamente dal contratto (salvi, naturalmente, gli interessi).
La questione oggetto di dibattito era relativa alla validità del patto di deduzione, posto che, dal punto di vista dell’utilizzatore inadempiente, questo potrebbe essere contrario al principio dell’ordine pubblico economico, che impone un bilanciamento tra gli interessi economici di tutte le parti al fine di salvaguardare il corretto svolgimento dei rapporti tra i privati in materia economica: tale clausola, legittimando il concedente a detrarre dal ricavato il corrispettivo della vendita e lasciando del tutto libera quest’ultima di vendere o meno il bene, o di farlo secondo le proprie condizioni, si porrebbe in contrasto con il citato principio.
La Corte, nella sentenza n. 28023/2021, argomenta ampiamente in favore della validità del patto di deduzione. Viene in particolare superato il problema posto dal ricorrente, per cui la mancanza di indicazioni su come debba essere quantificato il valore da detrarre potrebbe essere causa di nullità della clausola. Così non è: i contratti, infatti, devono interpretarsi ed eseguirsi secondo buona fede, per cui il valore equo di mercato da portare in detrazione dal credito del concedente non potrà che essere il valore di mercato nel luogo ed al tempo della risoluzione del contratto di leasing. Ne discendono precise conseguenze: se il concedente riuscisse a reimpiegare quel bene ad un valore maggiore, l’intero ricavato andrà portato in detrazione; se il concedente non riuscisse a realizzare il valore di mercato per propria trascuratezza, dovrà comunque detrarre dal proprio credito il valore di mercato; se il concedente non riuscisse ad ottenere il valore di mercato non a causa della propria negligenza ma per condizioni oggettive di mercato, avrà diritto di detrarre dal proprio credito l’effettivo valore realizzato.
Queste condizioni evidenziano una situazione di svantaggio per l’utilizzatore, ma non lasciano spazio ad una censura di validità del patto di deduzione per contrasto con il principio dell’ordine pubblico economico. Imponendo un bilanciamento tra gli interessi economici di tutte le parti, tale principio assicura protezione contro abusi di posizioni di mercato dominanti e al contempo garantisce la libertà di iniziativa economica: non potrà quindi il patto di deduzione violare il principio soltanto perché una clausola risulta svantaggiosa per una delle parti.