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È risarcibile la perdita dell’anno scolastico dovuta ad incidente stradale

È RISARCIBILE LA PERDITA DELL’ANNO SCOLASTICO DOVUTA AD INCIDENTE STRADALE

 

Tra le ultime pronunce della Corte di Cassazione viene in rilievo l’ordinanza n. 28418/2023 in materia di danno patrimoniale da ritardato compimento degli studi. Impedendo al danneggiato di completare in tempo i propri studi, il danneggiante potrebbe infatti essere chiamato a risarcire la voce di danno patrimoniale del mancato guadagno, dovuto al ritardo nell’immissione nel mondo del lavoro.

La fattispecie si riferiva ad un incidente stradale, in seguito al quale la vittima era costretta a mesi di prognosi ospedaliera, così trovandosi nell’impossibilità fisica di studiare e perdendo un anno scolastico. Di fronte ai tribunali di merito, i genitori ricorrevano per ottenere diverse voci di danno sia patrimoniale che non patrimoniale; tra queste, la voce patrimoniale del danno da ritardato compimento degli studi.

In relazione alla descritta controversia, la Suprema Corte di Cassazione ha definito l’esistenza del danno da ritardato compimento degli studi, sancendone le caratteristiche. Rispondendo alle voci di danno patrimoniale, la prova del danno in questione può essere data da presunzioni fondate anche sull’esperienza, non essendo richiesta la specifica prova della minor redditualità o di una contrazione quantomeno significativa del reddito del danneggiato, né la necessità che il danno abbia impedito in concreto la ricerca di un nuovo posto di lavoro o lo svolgimento dell’occupazione lavorativa precedentemente acquisite. La giurisprudenza, infatti, ha da tempo affermato la risarcibilità del danno da ritardo nel compimento degli studi, indicando il pregiudizio come il consequenziale ritardo nell’ingresso del mondo del lavoro, senza che debba essere fornita, in merito, la prova dei pregiudizi subiti dal danneggiato, sia effettivi che potenziali. Per comune esperienza, infatti, la perdita di anni scolastici è di per sé pregiudizievole, essendo pregiudizievole l’ingresso nel mondo del lavoro anche con un solo anno di ritardo, diminuendo i redditi futuri.

In caso di illecito ai sensi degli articolo 2043 c.c. e seguenti, quando dall’atto o fatto ingiusto derivi un danno tale da impedire al danneggiato di portare a compimento in tempo i propri studi, alle voci di danno patrimoniale dovrà essere aggiunta quella da danno da ritardato compimento degli studi, dimostrabile anche attraverso presunzioni.

Questa la massima: “Il danno patrimoniale da ritardato compimento degli studi e conseguente ritardato ingresso nel mondo del lavoro è risarcibile se provato dal danneggiato, anche tramite presunzioni.”