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Contratto di swap e diritto di recesso per contratto stipulato fuori sede

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CONTRATTO DI SWAP E DIRITTO DI RECESSO PER CONTRATTO STIPULATO FUORI SEDE

Vengo richiesto di un parere sulla questione se la disciplina del diritto di recesso ex art. 30 T.U.F. si applichi o meno ad un contratto di swap proposto e stipulato dalla Banca a Cliente al dettaglio fuori sede.

La Corte di Cassazione ha affrontato a Sezioni Unite, con la sentenza 13905/2013, la questione della disciplina del diritto di recesso di cui all’art. 30 T.U.F., statuendo che tale diritto si applica non soltanto alle operazioni compiute nell’ambito della prestazione di un servizio di collocamento in senso proprio, ma anche a qualsiasi altra ipotesi in cui l’intermediario venda fuori sede strumenti finanziari all’investitore al dettaglio, sia pure nell’espletamento di un servizio di investimento diverso. Da tale assunto ne deriva che qualora l’intermediario finanziario proponga e stipuli ad un Cliente al dettaglio un contratto derivato di swap fuori sede, l’art. 30 T.U.F., può certamente essere applicato.

Nel caso sottopostomi un Funzionario di Banca aveva proposto e stipulato ad un Cliente al dettaglio un contratto derivato di swap Interest Rate Swap al di fuori dei locali della Banca e la circostanza era facilmente desumibile dall’ampia corrispondenza intercorsa tra le due persone. Pare quindi applicabile alla fattispecie la disciplina del diritto di recesso ex art. 30 T.U.F., per cui, il contratto potrà essere dichiarato nullo per mancata previsione della facoltà di recesso statuita dall’art. 30 T.U.F. con interpretazione estensiva in ordine all’ambito di efficacia della suddetta normativa. L’effetto della nullità sarà quello di obbligare la Banca alla restituzione integrale di tutti gli importi addebitati al Cliente per quel titolo contrattuale di swap.