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AZIONE DI RESPONSABILITA’ NEI CONFRONTI DEGLI AMMINISTRATORI DI SOCIETA’ “IN HOUSE” PROMOSSA DAL CURATORE FALLIMENTARE E GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ORDINARIO
La sentenza della Cassazione Sezioni Unite 13.09.2018 n° 22406, nel dirimere la controversia sulla questione relativa alla giurisdizione in caso di azione di responsabilità esercitata ex art. 146 comma 2 L.F. dal Curatore del fallimento di una società c.d. “in house” (nella specie, deputata alla gestione del ciclo integrato dei rifiuti), ha affermato la giurisdizione del Giudice ordinario e non del Giudice Contabile, in conseguenza della scelta del paradigma privatistico, che comporta, in mancanza di specifiche disposizioni in contrario o di ragioni ostative di sistema, l’applicazione del regime giuridico proprio dello strumento societario adoperato.
La Corte, prendendo le mosse dalla precedente sentenza delle Sezioni Unite n° 26806 del 19.12.2009, che affermava la giurisdizione del Giudice ordinario in ordine all’azione di risarcimento di danni subiti da una società a partecipazione pubblica per effetto di condotte illecite degli amministratori e dalle successive sentenze delle stesse Sezioni che confermavano detto principio (salvo quei casi di società a partecipazione pubblica soggette per legge a disciplina speciale), ha ritenuto che la giurisdizione del Giudice ordinario possa essere affermata anche quando l’azione di responsabilità sia diretta a far valere la responsabilità degli organi sociali della società “in house”.
La sentenza è rilevante anche perché detta una definizione di società “in house”, precisando che per essa deve intendersi “quella costituita da uno o più enti pubblici per l’esercizio di pubblici servizi, di cui esclusivamente i medesimi enti possano essere soci, che statutariamente esplichi la propria attività prevalente in favore degli enti partecipanti e la cui gestione sia per statuto assoggetta a forme di controllo analoghe a quello esercitato dagli enti pubblici sui propri uffici“.
Peraltro qualora l’iniziativa giudiziaria di responsabilità nei confronti degli amministratori sia del Procuratore presso la Corte dei Conti per danni erariali, la giurisdizione è comunque del Giudice Contabile, dovendosi ritenere ammissibile la proposizione, per gli stessi fatti, di un giudizio civile e di un giudizio contabile risarcitorio, non sussistendo violazione del principio del ne bis in idem, stante la tendenziale diversità di oggetto e di funzione tra i due giudizi.
Il principio si estende anche all’azione di responsabilità promossa nei confronti dei componenti degli organi di controllo di una società “in house” e del Direttore Generale della stessa.