-
NEWS
LA FINESTRA SULLE SEZIONI UNITE
-
Articoli recenti
Archivio Sentenze
- Trib. Treviso 12.12.23 provvedimento
- Trib. Treviso 11.02.22 N°208
- Trib. Treviso 26-05-21 ord.
- Trib. Venezia Sentenza non definitiva
- Trib. Milano 31.01.19 N°1004
- Corte Appello Trieste 18.07.19 N°511
- Trib. Belluno 04.02.20 n°23
- Trib. Treviso 11.03.20 n°477
- Corte Appello Trieste 30.01.20 n.39
- Trib. Taranto 20.05.19 n°1348
- Corte Appello Venezia 04.09.19 n°3479
- Corte Appello Trieste 24.04.19 N° 261
- Trib. Udine 11.12.18 N° 1476
- Trib. Udine 18.04.18 N° 503
- Trib. Udine 05.07.18 N° 887
- Trib. Udine 25.06.18 N° 836
- Corte Appello Trieste 18.05.18 N° 198
- Trib. Treviso 25.05.18 provvedimento
- Trib. Pordenone 15.03.18 N° 229
- Trib. Udine 10.04.18 N°443
Archivio Pareri
- comodato simulato e ripetizione d’indebito
- installazione di telecamere in condominio
- Tasso soglia usura del mutuo SAL
- La delibera sostitutiva assembleare di una precedente delibera già impugnata: nuova lettura dell’art. 2377 8° comma c.c.
- Il collar swap non aveva funzione di copertura per l’acquirente? Il contratto è nullo
- Contratto preliminare di immobile da costruire nullo se il costruttore non rilascia o non consegna la fideiussione
- Criptovalute, natura giuridica del servizio di custodia del portafoglio digitale e responsabilità del gestore della piattaforma in caso di ammanco
- Contributi a fondo perduto e pignoramento
- Fideiussione bancaria con modello ABI e violazione della normativa antitrust
- Contratto finanziario e operazione inadeguata: il principio del “Know your client” (KYC)
-
... segue nella sezione Categorie > Pareri
Eventi formativi
- Superbonus e bonus edilizi: crediti di imposta inesistenti o non spettanti
- L’Avvocato tra tradizione, novità ed equilibrismi (Il nuovo perimetro della negoziazione assistita e il ruolo dell’Avvocato)
- Giudizio di Cassazione e diritto di difesa
- Condominio, istituzioni, banche e ricettività turistica
- Il Condominio sempre in cammino
- Giudizio di Cassazione e diritto di difesa
- L’usura sopravvenuta: riflessioni a qualche mese dall’intervento delle Sezioni Unite
- Previdenza forense
- Il condominio ed i poteri forti: le banche …
- Le class action in Italia
- Third party litigation funding
- Banche popolari e azioni giudiziali per la tutela degli azionisti e degli investitori
- Le controversie in materia finanziaria e bancaria …
- Degiurisdizionalizzazione e ruolo dell’Avvocato …
Categorie
- Appalto
- Articoli
- Class Action Italiana
- Contratto di assicurazione
- Diritto Amministrativo
- Diritto Bancario
- Diritto Civile
- Diritto commerciale
- Diritto d'autore
- Diritto d'autore
- Diritto delle successioni e donazioni
- Diritto di famiglia
- Diritto Fallimentare
- Diritto Finanziario
- Diritto Penale
- Diritto Societario
- Diritto Tributario
- EVENTI FORMATIVI
- LA FINESTRA SULLE SEZIONI UNITE
- LA GIUSTIZIA CON DRAGHI E CARTABIA
- NEWS
- PARERI
- Procedura civile
- procedura penale
- Responsabilità medica
- Risarcimento del danno
- Settore Diritto Informatico
- Sistema tavolare
- SWAP e Prodotti Derivati in genere
- Trust
- Usi civici
Archivio articoli
Parere
LCA DELLE BANCHE VENETE ED ART. 3 COMMA 1 LETTERA B) DEL D.L. 99/2017
Mi viene chiesto se nella previsione di esclusione dalla cessione dalla LCA delle Banche Venete di cui all’art. 3 comma 1 lettera b) del D.L. 99/2017 rientri o meno la controversia giudiziale già corrente al tempo della messa in liquidazione delle Banche Venete, promossa da un azionista per la violazione della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferita a dette azioni.
E’ noto che la successione di Banca Intesa nei rapporti con i terzi delle due Banche Venete poste in LCA è disciplinata, da un lato, nel D.L. 99/2017 e, dall’altro lato, dal contratto di cessioni di azienda 26.06.2017 stipulato dalla LCA con Intesa Sanpaolo S.p.a. In particolare il citato D.L. 99/2017 dedica alla questione il primo comma dell’art. 3 ed il contratto addirittura l’intero articolo 3 denominato “Perimetro dell’insieme aggregato“.
Il combinato disposto dei dettati normativi di legge e di contratto non lasciano dubbi di sorta nel ritenere che poco o nulla dei diritti spettanti agli azionisti e agli obbligazionisti subordinati possa essere ritenuto oggetto di cessione a Intesa, anche se in realtà la peculiarità delle fattispecie che si possono presentare lasciano intravedere qualche crepa nel diabolico meccanismo.
Una di queste peculiari fattispecie che si possono presentare è proprio quella oggi sottopostami, e cioè di una controversia giudiziale antecedente alla messa in LCA delle Banche Venete, promossa da un azionista per vedersi riconosciuto il risarcimento del danno per violazione della normativa dei servizi di investimento riferita alle medesime azioni delle Banche Venete, e non ancora culminata in una sentenza o in un provvedimento avente comunque carattere decisorio.
Urge premettere che non è applicabile l’art. 3 comma 1 lettera c) del D.L. 99/2017, in quanto tale norma esclude dalla cessione “le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività“. Stiamo parlando infatti di una controversia giudiziale promossa prima dell’avvento della LCA.
L’unico ostacolo normativo alla legittimazione passiva della cessionaria sembra allora essere in tal caso l’art. 3 comma 1 lettera b) del D.L. 99/2017 che testualmente recita che non sono oggetto di cessione “i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse“.
I pochi autori che si sono occupati ex professo della specifica norma hanno ritenuto che la stessa si riferisca a tutto il contenzioso riguardante la commercializzazione di azioni e la LCA sarebbe quindi unica legittimata passiva anche per le pretese risarcitorie già azionate in giudizio alla data della messa in liquidazione. In realtà non è così, lasciando invece la norma spazio ad un’altra ben diversa interpretazione.
Partendo, infatti, dai due presupposti non contestabili che per “debiti” devono intendersi sia sotto l’aspetto contabile che giuridico solo quelli certi, liquidi ed esigibili e non certo quelli solo ipotetici che potrebbero derivare dall’eventuale esito vittorioso di giudizi pendenti e che gli “azionisti” non sono titolari di un diritto di credito, si può ritenere che la categoria degli azionisti che al tempo della messa in liquidazione avevano già corrente una controversia giudiziale per le violazione della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferita alle medesime azioni sfugga non solo per esplicita dizione di legge alla previsione di cui all’art. 3 comma 1 lettera c), ma anche alla previsione di cui all’art. 3 comma 1 lettera b) D.L. 99/2017, in quanto non ancora titolare di alcun credito nei confronti delle Banche Venete al momento della messa in liquidazione. Ne deriva che il soggetto che si trova in questa condizione può invocare la legittimazione passiva della cessionaria Intesa.