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Cannabis light: coltivazione sì, vendita no

CANNABIS LIGHT: COLTIVAZIONE SÌ, VENDITA NO

 

La vendita di cannabis light (cannabis sativa L.), stante le numerose decisioni e gli innumerevoli dibattiti degli ultimi anni, costituisce ancora reato ai sensi del T.U. stupefacenti (D.P.R. 309/1990), in particolare ex articolo 73, commi 1 e 4, non rilevando la definizione della sostanza come “light” alla luce della quantità di principio attivo in essa contenuto.

Così stabilisce la terza sezione penale della Suprema Corte (Cass. 14735/2020) escludendo la tesi del doppio binario (lecito/illecito) nei confronti della vendita di cannabis sativa L., elemento fondato sul limite dello 0,5% del principio attivo contenuto nella sostanza che permetterebbe di mettere in commercio prodotti rispettosi di tale soglia.

Tale rilevazione si fonda sull’assunto che la coltivazione di cannabis sativa (c.d. canapa utile), nei limiti di un THC (principio attivo) del 0,2% con soglia di non punibilità fino allo 0,6%, è concessa dalla legge 242/2012 per determinati fini, connessi in particolare al sostegno della filiera produttiva e volti all’ottenimento di particolari prodotti elencati ex art.1, comma 2, della stessa legge; tra questi non rientra la vendita di cannabis destinata ad essere assunta ai fini di stupefazione.

Così come sostenuto dalle precedenti Sezioni Unite (Cass.30475/2019), infatti, la legge 242/2012 elenca misure volte a tutelare esclusivamente l’agricoltore, mentre la commercializzazione di foglie, inflorescenza, olio e resina, derivanti dalla coltivazione di cannabis sativa L., integra la fattispecie di reato di cui all’articolo 73, commi 1 e 4 del T.U. stupefacenti. La stessa Cass. formula il seguente principio di diritto: la commercializzazione al pubblico di cannabis sativa L. e, in particolare, di foglie, inflorescenze, olio, resina, ottenuti dalla coltivazione della predetta varietà di canapa, non rientra nell’ambito di applicabilità della legge 242 del 2016, che qualifica come lecita unicamente l’attività di coltivazione di canapa delle varietà ammesse e iscritte nel Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole, ai sensi dell’articolo 17 della direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giungo 2002, e che elenca tassativamente i derivati dalla predetta coltivazione che possono essere commercializzati, sicché la cessione, la vendita e, in genere, la commercializzazione al pubblico dei derivati della coltivazione di cannabis sativa L., sono condotte che integrano la fattispecie di reato ex articolo 73, commi 1 e 4 T.U. stupefacenti.

A conferma di tale principio anche una recentissima della Suprema Corte (Cass., Sez IV penale, 10021/2021), secondo la quale il quadro normativo non è mutato nel corso degli anni, rilevando ancora la fattispecie di reato ex T.U. stupefacenti per le attività di vendita sul libero mercato di estratti dalle inflorescenze di canapa sativa destinati al consumo ed aventi effetti droganti.