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Banche popolari e la sentenza del Tribunale di Verona 21.03.2017

Parere reso a privato

BANCHE POPOLARI E LA SENTENZA DEL TRIBUNALE DI VERONA 21.03.2017

È stata pubblicata nel sito www.ilcaso.it (e in molti altri siti) la sentenza del Tribunale di Verona 21.03.2017 (Estensore Dott. Vaccari) che ha accolto la domanda risarcitoria di un Cliente per l’acquisto di azioni Banca Popolare Vicenza, oggi deprezzate, condannando la Banca a pagare al Cliente l’intero importo investito, pari ad Euro 50.000,00 circa.

La sentenza ha fatto molto rumore tra i mass media, visto i titoli azionari coinvolti, ma in realtà il Giudice veronese si è limitato ad applicare al caso a Lui devoluto in decisione le norme che disciplinano la materia nella distribuzione di prodotti finanziari ed i principi di diritto che da sempre la giurisprudenza adotta per questo tipo di cause. Tanto che fra gli addetti ai lavori avrebbe destato più stupore una decisione opposta.

Sorprende quindi sia l’entusiasmo con cui è stata accolta la sentenza (quasi fosse una sorpresa), sia però il tentativo di equiparare i numerosi casi analoghi (tutti diversi uno dall’altro) al caso veronese.

In detta fattispecie infatti il Cliente non era un operatore qualificato (in precedenza aveva solo operato in prodotti privi di rischio) e aveva investito l’intero patrimonio in quei titoli azionari ad alto rischio, addirittura di natura illiquida, per cui in ossequio alle norme di diritto finanziario T.U.F. e Regolamenti Consob che regolano i principi di adeguatezza ed appropriatezza, nonché della giurisprudenza, anche della Suprema Corte, in punto di adeguatezza, la Banca, avendo investito l’intero patrimonio del Cliente in tali titoli, non poteva che essere responsabile dell’eventuale perdita subita dal Cliente a causa di quell’investimento.

Nella fattispecie inoltre, gli acquisti erano stati eseguiti in una data successiva all’emanazione dello speciale Regolamento Consob, fatto proprio anche dalla Banca d’Italia, in materia di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi, e quindi, si è inserita nella fattispecie veronese un ulteriore elemento di responsabilità della Banca, poiché tale Regolamento stabiliva ulteriori e più stringenti obblighi di trasparenza a carico della Banca di quelli già imposti dall’ordinario Regolamento Consob.