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ARTICOLO 149 T.U.F. E OBBLIGO DI INFORMAZIONE DEL COLLEGIO SINDACALE
Ai sensi del combinato disposto dell’art. 149 del D. Lgs. 58/98 (T.U.F.) e dell’art. 2403 del codice civile l’onere in capo ai sindaci delle società, oggetto di controllo, di esercitare il potere-dovere di vigilanza sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo societario va inteso da esplicarsi in pieno, essendo loro sottratta ogni valutazione di carattere discrezionale in relazione alle informazioni ottenute per adempiere a tale obbligo (così la sentenza n. 25336/2023 della Cassazione). Nell’ambito dell’esercizio di controllo il collegio sindacale può procedere, collegialmente o singolarmente, al compimento di atti di ispezione e verifica che si sostanziano nel rivolgere agli amministratori richieste di avere notizie in merito all’andamento delle operazioni societarie e dell’attività sociale, ivi comprese quelle relative a società controllate. Può altresì procedere a scambi di informazioni con i corrispondenti organi di queste ultime per poi provvedere, in caso di discrasie, a darne conto alla CONSOB.
La citata Cassazione ha osservato come l’articolo 149 del D.Lgs. 58/98 preveda in capo ai sindaci uno specifico onere di vigilanza, sia del rispetto della legge e dell’atto costitutivo, sia dei generali principi di corretta amministrazione. Tale onere comporta il correlativo dovere di segnalare alla CONSOB eventuali irregolarità riscontrate nell’adempimento della loro attività, e l’inosservanza di tale dovere è sanzionato dall’articolo 193 dello stesso Decreto legislativo. E’ vero che ai sensi dell’art.150 del Testo Unico di intermediazione Finanziaria (T.U.F.), gli amministratori riferiscono al collegio dei sindaci tempestivamente, e comunque con periodicità trimestrale, in merito all’attività svolta e alle operazioni di maggior rilievo economico, patrimoniale e finanziario, effettuate sia dalla società madre che dalle controllate, ma è anche vero che l’eventuale carenza di informazioni ricevuta dall’organo amministrativo non esime il collegio sindacale dalla sua responsabilità. In ragione del loro incarico, i sindaci devono senza indugio dare comunicazione all’organo di controllo in merito a tutte le irregolarità riscontrate nell’esercizio della loro funzione di vigilanza, dal momento che fuoriesce dai poteri loro conferiti una qualsivoglia attività di filtro preventivo sulla singola rilevanza di ognuna di esse, sicché non compete loro selezionare quali debbano essere segnalate e quali non debbano essere segnalate.
A prescindere dal dettato normativo, che al comma III° dell’articolo 149 T.U.F., a proposito delle notizie giunte in possesso dei sindaci, riporta il sostantivo irregolarità senza accompagnarlo ad alcun aggettivo qualificativo, la Cassazione ha stabilito in proposito un principio per il quale spirito della legge è anche quello di evitare che, nell’esplicare la loro funzione di vigilanza, i sindaci si vedano costretti a misurarsi con parametri di gravità/rilevanza, evidentemente attinenti a valutazioni del tutto opinabili in campo societario che non rientrano nelle loro competenze. In tal modo si evita il rischio di pregiudicare lo scopo primo della disposizione in esame, tesa a garantire alla CONSOB una tempestiva e completa informazione sull’andamento delle società sottoposte alla sua vigilanza.