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Ancora sulla questione di competenza per materia nelle cause contro Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza

ANCORA SULLA QUESTIONE DI COMPETENZA PER MATERIA NELLE CAUSE CONTRO VENETO BANCA E BANCA POPOLARE DI VICENZA

Con motivi di diritto processuale e sostanziale inesistenti, le Banche Popolari interessate di recente da cause di risarcimento del danno per violazione delle norme speciali, anche regolamentari, che disciplinano l’attività di intermediazione finanziaria, continuano ad alimentare, nelle aule giudiziarie interessate, la questione della competenza per materia del Tribunale delle Imprese anche per le cause risarcitorie fondate su detta violazione.

Con parere già pubblicato precedentemente in questo sito (BANCHE POPOLARI E QUESTIONE DI COMPETENZA PER MATERIA: UN FALSO PROBLEMA) era stato evidenziato trattarsi di un falso problema in quanto nessun dubbio può esserci sulla competenza del Tribunale Ordinario per le domande fondate sul contratto di intermediazione finanziaria sottoscritto tra le parti, così come nessun dubbio può esserci sulla competenza del Tribunale Ordinario per le domande fondate sul contratto di deposito titoli a custodia ed amministrazione. Parimenti nessun dubbio può esservi sulla competenza del Tribunale delle Imprese, solo laddove la domanda sia fondata esclusivamente sul rapporto societario sorto tra investitore e Banca. Tant’ è che la questione si può porre solo in quei casi a domanda c.d. mista, e cioè fondata in parte sul contratto finanziario e/o sul contratto bancario ed in parte sul contratto sociale; casi la cui questione della competenza deve essere però decisa ai sensi dell’art. 3 comma 3 del Dlgs 168/03, che disciplina l’Istituto della connessione, dal Tribunale adito dall’attore.

Tale assunto è stato oggi fatto proprio dal Tribunale di Verona con il provvedimento 9 novembre 2016 che, spazzando via ogni dubbio, ha finalmente recepito la tesi ai sensi della quale la controversia fondata sul contratto finanziario deve essere decisa dal Tribunale Ordinario, essendo “esclusa l’esigenza funzionale di una sua trattazione da parte di un organo giurisdizionale specializzato nelle controversie societarie“.

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