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Parere reso a privato
BANCHE POPOLARI E QUESTIONE DI COMPETENZA PER MATERIA: UN FALSO PROBLEMA
Mi viene chiesto se l’azione risarcitoria nei confronti di una Banca Popolare società cooperativa a responsabilità limitata relativa ad azioni od obbligazioni convertibili in azioni della medesima sia o meno, all’interno del Tribunale, di competenza delle Sezioni Specializzate in materia di impresa. Ciò a seguito dell’orientamento di alcuni Giudici di ravvisare la competenza delle Sezioni Specializzate in materia di impresa per le cause aventi ad oggetto detti titoli.
La questione della competenza per materia delle Sezioni Specializzate in materia di impresa, nelle cause relative ai titoli di una Banca Popolare, è un falso problema, e al fine di sgombrare il campo da ogni equivoco o dubbio è sufficiente ricordare che il possessore di titoli azionari o convertibili di una Banca Popolare è obbligatoriamente anche titolare con la Banca Popolare stessa di un contratto bancario disciplinante i servizi di deposito titoli a custodia ed amministrazione dove sono custoditi detti titoli e di un contratto finanziario disciplinante il servizio di negoziazione, ricezione/ trasmissione ordini e di collocamento necessario per la compravendita dei titoli stessi.
È evidente quindi che qualora il possessore di titoli azionari o convertibili di una Banca Popolare intenda esercitare un’azione collegata ai diritti di socio o possessore di obbligazioni convertibili la competenza per materia sarà obbligatoriamente quella del Tribunale delle Imprese – sempre non sia presente clausola compromissoria – mentre quando intenda esercitare un’azione che pur avendo ad oggetto detti titoli è collegata al solo contratto bancario di deposito titoli o al solo contratto finanziario di negoziazione, ricezione/trasmissione ordini la competenza è sempre quella del Tribunale Ordinario.
Problemi di competenza possono sorgere quindi solo ed esclusivamente laddove il possessore di titoli azionari o convertibili di una Banca Popolare eserciti, con la medesima azione, nei confronti della Banca Popolare, sia i diritti di socio che quelli di titolare di un contratto bancario e/o di un contratto finanziario. Solo in tal caso potrà emergere la complessa problematica collegata all’art. 3 comma 3 del D.Lgs. 168/2003 come modificato dalla L. 27/2012 in materia di sezioni specializzate e connessione, che vede schierate tesi che vogliono il dominio della vis attractiva del Tribunale delle Imprese per ogni tipo di connessione (oggettiva e soggettiva, propria e impropria) e tesi più realistiche che fanno riferimento alla vis attractiva del Tribunale delle Imprese per le sole cause che presentano un vincolo di connessione oggettiva propria, con esclusione quindi di ogni altro tipo di connessione. Nel caso in questione la scelta andrà operata nella consapevolezza che le azioni fondate sul contratto finanziario sono così diverse da quelle sociali (si pensi anche al diverso regime dell’onere della prova ex art. 23 VI° comma T.U.F.) da non poter tollerare una competenza diversa da quella del Giudice Ordinario.