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ANCORA SULLA CLAUSOLA RISCHIO CAMBIO INSERITA NEL CONTRATTO DI LEASING
Il Tribunale di Udine, con la sentenza n° 836 del 25.06.2018, torna ancora una volta sulla questione della clausola rischio cambio contenuta in un contratto di leasing e conferma che detta clausola soggiace alla normativa speciale anche regolamentare che disciplina l’attività di intermediazione finanziaria.
Se la Banca, come nella fattispecie, non ha osservato tale normativa per non aver considerato strumento finanziario detta clausola, la violazione delle regole è in re ipsa ed il Cliente ha diritto a vedersi restituito l’intero importo addebitato a tale titolo. Il principio ribadisce un indirizzo ormai consolidato della giurisprudenza udinese.
La sentenza si caratterizza però per aver dichiarato la risoluzione per inadempimento della clausola contrattuale di rischio cambio, sul presupposto di una totale e completa autonomia del rapporto contrattuale costituito con la clausola di rischio cambio ed il contratto di leasing vero e proprio. Detta autonomia comporta che le somme versate dall’utilizzatore in forza della clausola rischio cambio non possono essere mai considerate un corrispettivo del contratto di leasing dovendosi qualificare giuridicamente le clausole dal loro contenuto.
Pertanto la violazione degli obblighi di comportamento imposti dal T.U.F. – che è in re ipsa se la Banca non ha trattato la materia alla stregua di uno strumento finanziario – comporta la responsabilità precontrattuale e contrattuale da inadempimento a carico della Banca e l’inadempimento, concretato proprio dalla totale inosservanza delle norme che disciplinano l’attività di intermediazione finanziaria, assume il carattere di gravità che giustifica la risoluzione del contratto finanziario collegato al leasing.