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Nullità di una clausola rischio cambio per immeritevolezza di tutela giuridica

NULLITA’ DI UNA CLAUSOLA RISCHIO CAMBIO PER IMMERITEVOLEZZA DI TUTELA GIURIDICA

La Corte d’Appello di Trieste interviene sulla clausola rischio cambio inserita in un contratto di leasing immobiliare e ne dichiara la nullità ex art. 1322 2° comma c.c. per immeritevolezza di tutela giuridica.

Il ragionamento della Corte si fonda sul giudizio ex art. 1322 2° comma c.c. che deve attingere al risultato concreto cui tende la pattuizione rispetto alla funzione dichiarata in contratto. In ossequio a recenti dettati della Suprema Corte ciò che conta ai fini della meritevolezza di tutela giuridica di un contratto è la comparazione fra il risultato perseguito e la sua rispondenza, al principio di parità delle posizioni dei contraenti e all’economia nazionale, attesa la massiccia diffusione della clausola per l’avvenuta offerta al pubblico.

Qualora pertanto dall’applicazione concreta della clausola derivi uno sbilancio delle posizioni dei contraenti tale da recare solo svantaggi per il Cliente, appare evidente che lo scopo concreto dell’affare, quello di convertire in una divisa estera le prestazioni pagate in Euro per l’acquisto dell’immobile da destinare all’esercizio dell’attività commerciale, non è realizzato e non è quindi meritevole di alcuna tutela giuridica, con la conseguenza della illiceità dei guadagni ottenuti dalla Banca con l’applicazione di quella clausola ed il corrispondente obbligo di restituzione di tutte le somme addebitate a quel titolo.

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