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LA RESPONSABILITÀ DEL COMMITTENTE DEI DANNI A TERZI SE HA SCELTO PER L’APPALTO UNA DITTA INIDONEA
In tema di appalto è genericamente esclusa la responsabilità del committente per i danni cagionati nell’esecuzione del contratto a terzi, essendo i danni conseguenza della cattiva gestione dell’esecuzione da parte dell’appaltatore, libero nella gestione dei mezzi e delle risorse volte alla costruzione dell’opera o alla prestazione del servizio.
Tuttavia, la giurisprudenza ha individuato l’eccezione a questa regola generale. Infatti, il committente sarà responsabile dei danni cagionati ai terzi qualora, al momento della stipulazione del contratto con l’appaltatore, abbia per colpa ignorato l’assoluta inidoneità di quest’ultimo all’esecuzione del contratto. Si parla, in tal senso, di culpa in eligendo: spetta infatti al committente la scelta di un’impresa adatta e idonea all’esecuzione dell’opera o alla prestazione del servizio e, se la scelta ricade su un soggetto non adatto, allora anche i danni procurati ai terzi dovranno essere ritenuti conseguenza del comportamento colposo del committente.
Non solo: una seconda eventualità eccezionale si configura nel caso in cui il committente abbia inciso direttamente sull’errore che ha portato al danno: nel caso in cui l’appaltatore, nell’esecuzione dell’opera, cagioni danno ai terzi in seguito a ordini inderogabili da parte del committente, il danno procurato andrà addebitato alla colpa del committente, con possibile configurazione di concorso di colpa nel caso in cui l’appaltatore ometta di avvisare il committente dei rischi conseguibili alle sue scelte. Si parla, in questi casi, del c.d. nudus minister, vale a dire dell’appaltatore che esegue gli ordini del committente senza possibilità di decisione nel corso dell’esecuzione dei lavori.
I due principi appena enunciati trovano conferma nella giurisprudenza della Corte di Cassazione, intervenuta recentemente attraverso l’ordinanza n. 36399/2023. Secondo la Corte, in materia di appalto, l’appaltatore esplica l’attività in piena autonomia, con propria organizzazione ed a proprio rischio, apprestando i mezzi adatti e curando le modalità esecutive per il raggiungimento del risultato, e si esclude quindi la responsabilità in capo al committente nel caso di danni cagionati a terzi nel corso dell’esecuzione o in conseguenza di questa. Questo principio, connesso alla struttura del contratto di appalto, subisce eccezioni nelle due ipotesi considerate di culpa in eligendo, vale a dire nei casi in cui il committente abbia affidato l’opera ad impresa che palesemente difettava delle necessarie capacità tecniche ed organizzative per eseguirla correttamente, o quando l’appaltatore, in base ai patti contrattuali o nel concreto svolgimento del contratto, sia stato un semplice esecutore di ordini del committente, privato della sua autonomia a tal punto da aver agito come nudus minister del committente. In tali ipotesi, il committente risponde con l’appaltatore per i danni cagionati al terzo.
Questa la massima dell’ordinanza: “Poiché l’appaltatore gode di autonomia organizzativa e gestionale, una responsabilità del committente per i danni causati a terzi durante l’esecuzione dell’opera è configurabile solo quando l’opera sia stata affidata a un’impresa manifestamente inidonea (cd. culpa in eligendo) ovvero quando la condotta causativa del danno sia stata imposta all’appaltatore dal committente stesso, attraverso rigide ed inderogabili direttive, costituendo l’accertamento della sussistenza di tali circostanze un’indagine di fatto riservata al giudice di merito, come tale incensurabile in sede di legittimità ove correttamente motivata.”