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Separazione coniugale giudiziale – Impossibile modificare con accordo tra le parti la modalità di versamento dell’assegno di mantenimento del figlio stabilita in sentenza

SEPARAZIONE CONIUGALE GIUDIZIALE – IMPOSSIBILE MODIFICARE CON ACCORDO TRA LE PARTI LA MODALITA’ DI VERSAMENTO DELL’ASSEGNO DI MANTENIMENTO DEL FIGLIO STABILITA IN SENTENZA

Quando la sentenza di separazione giudiziale coniugale stabilisce che l’assegno di mantenimento del figlio venga corrisposto alla madre, il padre obbligato non può di sua iniziativa modificare tale statuizione, nemmeno se c’è un accordo con gli aventi diritto.

Con l’ordinanza n.9700 del 13.04.2021 la Corte di Cassazione ha chiarito il principio dettato dall’art. 337 septies comma primo cod. civ. e cioè che il genitore obbligato può eseguire il pagamento dell’assegno di mantenimento direttamente al figlio soltanto se sussiste un provvedimento giurisdizionale che lo dispone e non può farlo di propria iniziativa.

Nella fattispecie esaminata dalla Corte infatti un padre, contravvenendo alla disposizione della sentenza di separazione giudiziale che aveva stabilito il versamento alla madre dell’assegno di mantenimento del figlio minore, aveva cominciato a versare l’assegno direttamente al ragazzo non appena era divenuto maggiorenne, e questi aveva effettivamente utilizzato il denaro del padre per il proprio mantenimento.

A seguito di tale iniziativa, l’ex moglie, con atto di precetto, gli aveva intimato il pagamento degli arretrati del mantenimento del figlio calcolati dalla maggiore età del ragazzo in poi, non essendole da quella data più pervenuti i relativi assegni.

Il padre si era prontamente opposto al precetto negando l’esistenza del debito ed eccependo che, in occasione del compimento della maggiore età del figlio, era intervenuto tra lui, l’ex moglie ed il ragazzo un preciso accordo per versare l’assegno a quest’ultimo, e che per questo motivo egli aveva iniziato a corrispondergli mensilmente il mantenimento dovuto, sempre pagato negli anni con assoluta regolarità, sì da non aver generato nessuna posizione debitoria nei confronti né del figlio, né tantomeno dell’ex moglie, peraltro non più creditrice e che, in ogni caso, il pagamento dell’assegno direttamente al figlio gli era espressamente consentito dalla disposizione di cui all’art.337 septies primo comma cod. civ.

Dopo due gradi di giudizio la questione è approdata in Cassazione dove la terza Sezione, investita della decisione, ha rigettato tutti i motivi addotti dal ricorrente, premettendo che la sentenza di separazione giudiziale che stabilisce quale sia il creditore dell’obbligazione del mantenimento dei figli, tutela un interesse superiore che, in quanto tale, non è disponibile dalle parti e può essere modificato solo ed esclusivamente da un altro provvedimento giurisdizionale, come prevede con chiarezza l’art. 337 septies primo comma cod. civ., pur invocato dal padre obbligato a giustificazione del proprio comportamento, articolo che, nel recitare al primo comma che è il giudice il quale, valutate le circostanze, può disporre in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento dell’assegno, esclude per ciò stesso che il pagamento diretto al figlio possa essere deciso ed attuato liberamente dalle parti, in quanto trattasi di interesse superiore che non può mai essere oggetto di accordo tra debitore e creditore.

Il padre dunque, pur avendo dimostrato in giudizio la sussistenza sia dell’accordo, che dei versamenti regolari al figlio, ha dovuto corrispondere all’ex moglie la somma da costei ingiunta, con una duplicazione di fatto del versamento degli importi di mantenimento a favore del figlio.