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Morte del beneficiario: chi ha diritto all’assicurazione sulla vita?

MORTE DEL BENEFICIARIO: CHI HA DIRITTO ALL’ASSICURAZIONE SULLA VITA?

 

Nel caso venga stipulata un’assicurazione sulla vita a beneficio di un terzo e quest’ultimo premuoia, cioè venga a mancare prima di colui che ha stipulato l’assicurazione, il credito non si estingue, rimanendo nelle disponibilità degli eredi del beneficiario originario.

Questo è stato stabilito da una recente Cassazione (Cass. Civile, sez. III, 9948/2021), con riferimento alla morte prematura del beneficiario di un’assicurazione sulla vita. Secondo la Suprema Corte, infatti, in questi casi deve subentrare l’applicazione dell’articolo 1412, secondo comma, c.c., secondo il quale «la prestazione deve essere eseguita a favore degli eredi del terzo se questi premuore allo stipulante, purché il beneficio non sia stato revocato o lo stipulante non abbia disposto diversamente.»

Secondo la Corte, quindi, al contratto di assicurazione sulla vita deve essere applicata la disciplina del contratto a favore dei terzi, che prevede come la prestazione debba essere eseguita a favore degli eredi se il terzo premuore allo stipulante e se non ricorrono le due evenienze dettate dall’art. 1412 c.c., secondo comma.

I motivi dietro alla decisione risiedono nell’interpretazione del contratto di assicurazione sulla vita ex articoli 1919 e 1920 c.c. In particolare, quando il contratto di assicurazione viene stipulato, il terzo beneficiario acquista un “diritto proprio ai sensi dell’assicurazione”, il quale fuoriesce dal patrimonio del soggetto stipulante ed entra a far parte del patrimonio del beneficiario. La liquidazione dell’indennizzo dovuta dall’assicuratore, quindi, fa già parte del patrimonio del terzo che l’abbia accettata e, di conseguenza, in caso di morte di quest’ultimo i beneficiari diventano gli eredi.

Pertanto, secondo la Corte Suprema, «qualora in detto contratto il terzo beneficiario premuoia al disponente (e non ricorrano le dette due evenienze), non si può ritenere che il diritto a suo favore non sia sorto in quanto condizionato alla morte del disponente. Nel detto contratto la morte del disponente non è, infatti, evento condizionante la nascita del diritto alla prestazione, ma evento che determina solo la sua esigibilità, e ciò a prescindere dal motivo intuitu personae o previdenziale sottostante alla designazione del beneficiario.»