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Posted by Avv. Matteo de Castello | venerdì, 21 gennaio, 2022 |
Commenti disabilitati su La validità dei patti d’opzione put and call
LA VALIDITÀ DEI PATTI D’OPZIONE PUT AND CALL
L’opzione put and call è un contratto attraverso il quale l’acquirente acquista un diritto ad acquistare (call option) o vendere (put option) un determinato bene ad un prezzo specifico. La peculiarità dell’istituto sta nel diritto che sorge in capo all’acquirente, che non sarà obbligato a procedere all’acquisto o alla vendita di quel determinato bene ma avrà soltanto, come da definizione, l’opzione.
Questo è quanto confermato dalla Corte di Cassazione con la decisione n. 27227/2021, attraverso la quale si è espressa in tema di opzione put and call e ne ha definito i limiti sia in ambito finanziario che societario, valutandone anche un profilo di validità e di eventuale contrasto con il patto leonino. Secondo la Corte, l’acquisto di un’opzione call è uno strumento utilizzato da un investitore quando questo ha aspettative al rialzo su un determinato bene; allo stesso modo, se le aspettative saranno al ribasso l’opzione per l’investitore sarà quella del put. La differenza quindi tra l’acquisto definitivo e l’opzione consiste nella possibilità che l’investitore ha, nel caso in cui il bene subisca delle rivalutazioni differenti da quelle prospettate, di non esercitare l’opzione e non acquistare o vendere quel bene al prezzo prefissato dal contratto d’opzione put and call.
Nella sostanza, il contratto in questione si realizza attraverso il pagamento di un premio da parte dell’acquirente beneficiario, premio che consisterà nel corrispettivo del godimento dell’opzione e che varierà a seconda del valore del bene oggetto del contratto. La funzione del contratto è evidente: da un lato permettere all’investitore di valutare attentamente le oscillazioni di mercato prima di investire in un bene, dall’altro di coprire, attraverso il premio, il rischio di chi offre il bene in opzione.
Questa natura del contratto d’opzione put and call, che non individua obblighi in capo all’acquirente se non quello di pagare il premio, secondo dottrina e giurisprudenza permette di inquadrarlo anche all’interno dei patti parasociali. Concretamente, un patto parasociale potrebbe aprirsi alla disciplina del put and call, limitando il potere d’opzione ai soci. Pur non riguardando strumenti finanziari in ambito borsistico, infatti, il contratto d’opzione in specie può ben configurarsi all’interno delle società: in questo caso, l’opzione call permetterebbe di acquistare il diritto di acquistare una partecipazione sociale, mentre l’opzione put permetterebbe di acquistare il diritto di vendere una partecipazione sociale.
Profilo di criticità in merito a quest’ultimo punto è l’eventuale violazione del patto leonino ex art. 2265 c.c. Secondo la Corte i due istituti non sono in contrasto: per avere violazione del patto leonino l’esclusione dalle perdite deve essere assoluta e costante, oltre che alterare la causa societaria. Se il rapporto di partecipazione tra società e socio rimane lo stesso, il patto di opzione sarà assolutamente da considerare valido; questo, generalmente, non viola la ratio del divieto ex art. 2265 c.c., posto che il trasferimento del rischio avviene soltanto internamente tra un socio e l’altro (o un terzo) e senza rilievi per la società in senso collettivo.
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