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Swap: la banca risarcisce il cliente se non lo informa continuamente sulla rischiosità dell’operazione

SWAP: LA BANCA RISARCISCE IL CLIENTE SE NON LO INFORMA CONTINUAMENTE SULLA RISCHIOSITA’ DELL’OPERAZIONE

Obblighi rafforzati per la banca nell’esecuzione dei contratti di swap o comunque su derivati.

La Prima Sezione Civile della Cassazione con la sentenza 17440, depositata il 31.08.2016, conferma la tutela allargata che la banca deve garantire ogni volta che esegue contratti di swap o comunque su derivati. Anche quando l’operazione sia palesemente ed esclusivamente speculativa e le parti “giochino” sull’effetto leva.

Nell’esecuzione dei contratti di swap o su derivati, quali ad esempio futures e options, la banca deve informare continuamente, anche in modo dissuasivo contro il proprio interesse, sulla rischiosità dell’operazione. Laddove questa informazione manchi la banca deve essere tenuta responsabile della perdita generata dall’operazione.

La sentenza interessa anche perché fissa un principio secondo il quale la banca deve essere ritenuta responsabile di aver violato l’obbligo di informazione, in ogni caso e senza eccezioni, laddove omette di informare tempestivamente il cliente che la perdita ha già ridotto del 50% il patrimonio investito, intendendosi per patrimonio investito il valore dei mezzi costituiti a titolo di provvista e garanzia per l’esecuzione di tali operazioni.

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