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SULLA DOMANDA VOLTA AL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE
Con la sentenza n° 28575 del 08.11.2018 le Sezioni Unite sono intervenute su questione di particolare importanza, affermando che, nel regime dell’art. 19 del d.lgs. n. 150 del 2011, come modificato dall’art. 27 comma 1, lett. f) del d.lgs. n. 142 del 2015, l’appello avverso la decisione di primo grado sulla domanda volta al riconoscimento della protezione internazionale, sia in caso di rigetto che di accoglimento, deve essere introdotto con ricorso e non con citazione.
La sentenza è rilevante anche perché statuisce che detto nuovo principio di diritto costituisce “overruling” processuale sin dall’entrata in vigore del nuovo testo dell’art. 19 citato, con la conseguenza che nei giudizi di Cassazione pendenti alla data della pubblicazione di detta sentenza su questione analoga dovrà essere considerata idonea anche la forma introduttiva della citazione solo qualora la citazione stessa sia stata depositata entro il termine nel quale doveva essere depositato il ricorso. Come è noto il fenomeno del c.d. overruling ricorre, infatti, quando si registra una svolta inopinata e repentina rispetto ad un precedente diritto vivente consolidato che si risolve in una compromissione del diritto di azione e di difesa di una parte. E nella fattispecie le Sezioni Unite giustificano l’operatività dell’overruling in quanto ricorre un caso in cui i precedenti della Suprema Corte abbandonati avevano dato luogo a risultati disfunzionali rispetto alla logica acceleratoria dell’innovazione legislativa realizzatasi con il comma 9 dell’art. 19 citato.