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Archivio articoli
SPONSORIZZAZIONE E CRITERIO DI DETERMINAZIONE DELL’ESERCIZIO DI COMPETENZA
L’articolo 81, comma 1, del decreto 104/2020 assegna un credito d’imposta alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, incluse le sponsorizzazioni o sponsor a favore del settore sportivo. Il credito d’imposta, che ha natura di “contributo”, è pari al 50% degli investimenti realizzati in campagne pubblicitarie effettuate ed è utilizzabile solo in compensazione.
La norma non prevede espressamente la derogabilità dei limiti di compensazione stabiliti dall’articolo 1, comma 53, della legge 244/2007 (250mila euro) per i crediti d’imposta e dall’articolo 34 della legge 388/2000 (700mila euro). Inoltre, non è affatto disposto che il credito d’imposta non concorre a formare il reddito imponibile e il valore della produzione del beneficiario. Il comma 5 della norma chiarisce, comunque, che il corrispettivo sostenuto costituisce, per il soggetto erogante, spesa di pubblicità, volta alla promozione dell’immagine, dei prodotti o servizi del soggetto mediante una specifica attività della controparte, e, quindi, non è chiaro quale sia l’ammontare di spesa che dà diritto al credito nel caso in cui la durata del contratto di sponsorizzazione superi il 31 dicembre 2020.
Neppure le relazioni tecnica e illustrativa al decreto 104/2020 forniscono chiarimenti al riguardo, ma in un precedente impianto normativo sul credito di imposta per investimenti pubblicitari incrementali (articolo 57-bis del Dl 50/2017 e relativo Dpcm 90/2018 di attuazione), l’articolo 4 comma 2 del decreto di attuazione ha previsto che le spese si considerano sostenute secondo quanto previsto dall’articolo 109 del Testo Unico, ai sensi del quale, per l’individuazione dell’esercizio di sostenimento della spesa pubblicitaria, trova certamente applicazione il comma 2, lettera b), dell’articolo 109 del Testo Unico, in base al quale, ai fini della determinazione dell‘esercizio di competenza i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate, senza però il richiamo alla seconda parte della lettera b) che, per i contratti da cui derivano corrispettivi periodici, rileva la data di maturazione dei corrispettivi, criterio adatto ai contratti che hanno un contenuto economico costante nel tempo. Il criterio c.d. dell’ultimazione del servizio contrasta con quello della “competenza economica” secondo i principi contabili nazionali e internazionali, il quale, peraltro, prevale anche sull’articolo 109, comma 2, lettera b) del Testo Unico, per le entità diverse dalle microimprese.
Ciò detto, pur nell’incertezza della norma, è preferibile ritenere che deve escludersi, nella fattispecie di cui all’art. 81 comma 1 del decreto 104/2020, che, per stabilire il momento dell’effettuazione dell’investimento pubblicitario, si debba fare riferimento all’articolo 109, comma 2, lettera b) del Testo Unico.