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Responsabilità dell’intermediario e del promotore e nesso di occasionalità necessaria per i casi di illecito finanziario

RESPONSABILITÀ DELL’INTERMEDIARIO E DEL PROMOTORE E NESSO DI OCCASIONALITÀ NECESSARIA PER I CASI DI ILLECITO FINANZIARIO

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza del 31 agosto 2020, n. 18154, pronunciandosi in materia di responsabilità dell’intermediario finanziario in relazione alle condotte del promotore finanziario, precisa che in tema di intermediazione finanziaria, l’intermediario preponente risponde in solido del danno causato al risparmiatore dai promotori finanziari, nei casi in cui sussista un nesso di occasionalità necessaria tra il fatto del promotore e gli incarichi affidatigli, potendo, quindi, affermarsi tale responsabilità quando il promotore sia venuto meno ai propri doveri nell’offerta dei prodotti finanziari ordinariamente negoziati dalla società preponente ed il suo comportamento, fonte di danno per il risparmiatore, rientri comunque nel quadro delle attività funzionali all’esercizio degli incarichi affidatigli.