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Società sportive dilettanti (SSD) ed Iva

SOCIETA’ SPORTIVE DILETTANTI (SSD) ED IVA

E’ stabilito per il 2024 il verificarsi di uno degli effetti del decreto fisco-lavoro, vale a dire l’assoggettamento all’Iva delle Società Sportive Dilettanti (SSD), per quanto attiene a operazioni svolte da specifici enti a carattere non commerciale e di tipo associativo quali, per l’appunto quelli sportivi non professionisti.

Fonte normativa da cui discende la suddetta attuazione è la L 215/21 entrata in vigore il 20 aprile scorso che, in parziale modifica e integrazione in sede di approvazione parlamentare del DL 146/21, ha introdotto l’esenzione dell’imposta rispetto a prestazioni di servizi in stretta connessione con la effettiva pratica dello sport e dell’educazione fisica, compiute da associazioni sportive dilettantistiche. Destinatari di tali prestazioni, la cui nuova disciplina per specifica disposizione legislativa non deve provocare quelle che vengono definite “distorsioni della concorrenza” a danno delle imprese commerciali soggette all’IVA, sono sia soggetti individuali che esercitano attività sportiva e la pratica dell’educazione fisica, sia associazioni che svolgono le medesime attività e che per legge o statuto fanno parte di un’unica organizzazione locale o nazionale il che, nel particolare, ricomprende i rispettivi soci, associati o partecipanti e i tesserati delle rispettive organizzazioni nazionali.

Con questo provvedimento il legislatore, che giunge così di fatto all’abrogazione della disciplina di esclusione ricompresa nel DPR 633/72 – introduttivo dell’Imposta sul Valore Aggiunto – ha inteso attuare l’ampliamento del numero delle attività considerate commerciali nell’ambito del sistema fiscale ed estendendo così l’esenzione Iva dell’articolo 10 del medesimo decreto presidenziale istitutivo.

Va detto, però, che tali modifiche non saranno immediatamente operative, dato che la legge di bilancio del 2022 ne ha posposto la loro attuazione a partire dal primo gennaio 2024.

Appare di immediato interesse per il mondo che opera nel campo delle attività sportive la novità relativa al fatto che le operazioni sopra menzionate, ricondotte nell’ambito Iva (per quanto in regime di esenzione), attengano alle prestazioni svolte solo dalle Associazioni Sportive Dilettantistiche (ASD). Tale modifica legislativa, resasi necessaria dall’attuazione delle normative UE in materia di imposte sui redditi non ha però nulla a che vedere con la riforma del sistema sportivo che, com’è noto, porta con sé altre coordinate normative quali, a titolo di esempio, l’aggiornamento del regolamento del Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche o la specificazione dei requisiti obbligatori ai fini dell’iscrizione a questo o quell’ente dedito ad attività sportive.

Peraltro, l’intento teso all’allineamento alle direttive UE, nella sua attuazione rischia di creare conflitti ed effetti, al momento non del tutto prevedibili, nell’ambito del dilettantismo sportivo: con il che si rende pertanto necessario focalizzare l’attenzione su due questioni che paiono venire in rilievo.

Il primo aspetto da evidenziare concerne il fatto che le SSD non vengono ricomprese nell’ambito soggettivo della normativa del decreto fisco-lavoro: ciò fa sorgere il problema relativo a quale trattamento Iva riguarderà queste società, dal momento che le stesse potrebbero vedersi contestare l’assoggettamento a Iva ordinaria delle prestazioni a favore dei tesserati. Le perplessità suscitate da questo particolare aspetto del decreto fisco-lavoro nascono dalla considerazione che le SSD – pur se costituite in forma societaria – in ragione di una specifica previsione di legge sul punto e alla stessa stregua delle ASD, vengono qualificate come enti privi di scopo di lucro e, tanto quanto le ASD, rientrano nell’ambito applicativo delle medesime misure fiscali.

Sul punto, il richiamo normativo è quello dell’articolo 90 della legge 289 del 2002 che, al primo comma, ha dettagliatamente indicato i requisiti necessari per l’individuazione delle Associazioni Sportive Dilettantistiche (dotate o meno di personalità giuridica) e delle Società Sportive Dilettantistiche costituite in forma di società di capitali senza fini di lucro.

Si potrebbe così delineare una palese disparità di trattamento tra le due realtà dilettantistiche, unicamente basata non tanto e non solo sulla diversa natura giuridica riferita agli enti, quanto piuttosto per presunte difformità concernenti lo svolgimento delle rispettive attività. Tanto più che la normativa comunitaria in materia di imposizione fiscale fa inequivocabile riferimento a organismi privi di scopo di lucro, senza alcuna distinzione in merito alla loro struttura giuridica.

Vi è poi un secondo punto che, riguardo alle ASD, richiede un chiarimento e concerne l’accesso alle agevolazioni IVA in merito a operazioni non più esclusivamente a favore dei soli tesserati o associati, ma anche a favore di tutti coloro che praticano attività connesse allo sport. Non sfugge a una doverosa analisi della terminologia utilizzata la genericità della definizione atta a individuare le situazioni soggettive dei fruitori di servizi, a volte così ampia da poter teoricamente sfociare in una duplice criticità: da un lato la creazione di una sorta di doppio binario rispetto all’imposizione diretta sui redditi, in quanto il vigente regime di decommercializzazione Ires previsto per ASD e SSD si concreta nei fatti relativamente ai corrispettivi versati da iscritti, associati o tesserati (cfr. il Testo Unico Imposte sui Redditi, particolarmente all’articolo148, terzo comma); dall’altro, il possibile verificarsi di un allentamento dei vincoli di tesseramento attualmente previsti.

Le problematiche che non di rado derivano dall’allineamento delle legislazioni nazionali con le direttive emanate dall’UE, possono in linea anche solo puramente di principio provocare effetti a volte dirompenti in un settore economico nazionale piuttosto che un altro ed è compito bensì del legislatore ma anche dell’interprete provvedere a che ciò non avvenga o che, se del caso, porti a conseguenze quanto più lievi sia possibile.

In tal senso, senza cadere nel tranello della pratica della proroga, è opinione di svariati operatori come potrebbe essere opportuno prendere in considerazione l’ipotesi di un rinvio di un anno, soprattutto nella finalità di meglio armonizzare e coordinare l’efficacia normativa fiscale introdotta, proprio per evitare conseguenze negative nell’ambito del settore sportivo riservato ai dilettanti.