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Responsabilità della Banca e risarcimento del danno per omessa informazione al Cliente prima e dopo l’acquisto della difficoltà di vendere i titoli acquistati

RESPONSABILITA’ DELLA BANCA E RISARCIMENTO DEL DANNO PER OMESSA INFORMAZIONE AL CLIENTE PRIMA E DOPO L’ACQUISTO DELLA DIFFICOLTA’ DI VENDERE I TITOLI ACQUISTATI 

La Banca è responsabile nei confronti del Cliente se al momento dell’acquisto dei titoli consigliati (azioni di Banca, titoli illiquidi, azioni societarie ed obbligazioni bancarie e societarie) non informa il Cliente circa la difficoltà del titolo ad essere poi venduto e sui rischi che l’operazione di investimento posta in essere può provocare al patrimonio del Cliente medesimo. Né deriva che la Banca che consiglia ed esegue l’acquisto di titoli in violazione di questi obblighi di informazione, imposti dal Testo Unico Finanziario e dai relativi Regolamenti CONSOB di attuazione, deve rimborsare, a titolo di risarcimento del danno, al Cliente gli importi pagati dallo stesso per l’acquisto.

Questo principio è stato fatto proprio da due sentenze del Tribunale di Belluno n. 528/10 e n. 532/10, che hanno riconosciuto il danno al Cliente, pari all’intero importo investito, per aver la Banca omesso di informare il Cliente, sia al momento dell’acquisto che durante l’esecuzione dello stesso, dell’impossibilità di poter collocare i titoli sul mercato per la perdita dell’intero valore o di gran parte di esso.

LEGGI IL CONTENUTO DELLA SENTENZA 528/10

LEGGI IL CONTENUTO DELLA SENTENZA 532/10