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Dall’archivio: Sulla violazione dei doveri informativi di cui alle norme speciali anche regolamentari che disciplinano l’intermediazione finanziaria

DALL’ARCHIVIO: SULLA VIOLAZIONE DEI DOVERI INFORMATIVI DI CUI ALLE NORME SPECIALI ANCHE REGOLAMENTARI CHE DISCIPLINANO L’INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA

La Banca che ha consigliato al cliente ed eseguito l’acquisto titoli obbligazionari senza aver informato il cliente sulla rischiosità del prodotto sia al momento dell’acquisto che dopo l’acquisto stesso viola quell’obbligo informativo imposto dall’art. 21, lett. a) e b), del d.l.vo 24.2.1998 n. 58 nonché delle previsioni degli artt. 28 e 29 del regolamento d’attuazione.

Questo è il principio fatto proprio dalla sentenza del Tribunale di Belluno Sez. I civ. n. 448/2006 ai sensi della quale deve ritenersi integrata la violazione da parte della Banca delle norme speciali, anche regolamentari, che disciplinano l’intermediazione finanziaria nella parte relativa agli obblighi informativi, quando la stessa Banca omette di consegnare al cliente il foglio informativo.

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