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Processo civile da remoto: dall’emergenza alla regola

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PROCESSO CIVILE DA REMOTO: DALL’EMERGENZA ALLA REGOLA

In vista di una certa proroga del prossimo termine del 15 aprile, il processo civile deve prepararsi per una trattazione da remoto, con invio, scambio e deposito telematico di tutti gli atti.

L’interesse prioritario è, infatti, quello alla salute pubblica e privata, e considerato che questo interesse si persegue col “distanziamento sociale”, è evidente che l’unica strada organizzativa è quella del ricorso, inderogabile, al lavoro da remoto per tutti gli operatori del diritto.

Da più di dieci anni avvocati e giudici utilizzano la consolle e il PCT per l’invio e il deposito telematico di tutti gli atti e quindi tutti dovrebbero essere più che pronti alla trattazione da remoto delle udienze. La lett. f) del comma 7 dell’art. 83 D.L. 18/2020 prevede espressamente l’udienza da remoto e la DGSIA, in attuazione della norma, con provvedimento pubblicato il 20 marzo 2020, ha indicato quali sono i sistemi testati ed autorizzati dal Ministero da adoperare (Skype for Business e Teams).  Ciò vale anche per le controversie collegiali, né vi sono impedimenti logici e tecnici che escludano una camera di consiglio da remoto, esprimendo l’art. 84 comma 6 di detto Decreto, riferito al solo processo amministrativo, un principio di carattere generale.

Tale processo si deve svolgere con la presenza del giudice in ufficio, collegato da remoto con gli avvocati. La lett. f) del comma 7 dell’art. 83 limita i collegamenti da remoto alle sole “udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti”. Tenendo conto però che la ratio è il “distanziamento sociale”, nel collegamento da remoto potrebbero essere coinvolti tutti gli altri partecipanti al processo dotati del sistema richiesto e di PEC regolarmente iscritta al ReGIndE, quali gli ausiliari del Giudice, intesi come Consulenti e similari. Resterebbero escluse le sole udienze di assunzione dei testimoni e delle parti personalmente per l’interrogatorio libero o formale. In tal caso il contatto con il Giudice è fondamentale e resterebbero le uniche udienze da svolgere nei palazzi di Giustizia, fermo il potere degli avvocati di assisterVi da remoto.

Ma dall’emergenza si dovranno gettare le basi per il processo civile futuro che tanto potrebbe essere vicino a quello emergenziale di questi giorni. Non si torna certo indietro e valutata la celerità e la comodità di tali sistemi di svolgimento dell’udienza ben difficilmente si potrà tornare a quelli che prevedevano lunghe code in aula o ancor peggio davanti alle porte della stanza dei Giudici. Quei tempi, non pare, potrebbero già essere lontani anni luce….