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Nullità di una clausola rischio cambio inserita in contratti di finanziamento e/o di leasing

NULLITA’ DI UNA CLAUSOLA RISCHIO CAMBIO INSERITA IN CONTRATTI DI FINANZIAMENTO E/O DI LEASING

Con la sentenza n° 39/2020 pubblicata il 30.01.2020 la Corte d’Appello di Trieste ha confermato il proprio indirizzo giurisprudenziale nel ritenere nulla la clausola rischio cambio inserita in un contratto di leasing (locazione finanziaria) quando la stessa è caratterizzata da ampia aleatorietà e squilibrio delle prestazioni.

La nullità rileva ai fini dell’art. 1322 2° comma Codice Civile ai sensi del quale le parti possono anche concludere contratti che non appartengono ai tipi aventi una disciplina particolare, quale una clausola contrattuale rischio cambio, purché però siano diretti a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico. Tale meritevolezza non si esaurisce nella liceità o meno del contratto, del suo oggetto o della sua causa, ma discende anche dalla contrarietà del risultato che il patto atipico intende perseguire con i principi di solidarietà, parità e non prevaricazione che il nostro Ordinamento pone a fondamento dei rapporti privati.

Nella fattispecie la Banca aveva inserito, all’interno di un contratto di leasing, una clausola rischio cambio che prevedeva un accordo squilibrato nei rischi, tutti sempre a carico del Cliente fin dall’inizio. In pratica si era utilizzato il riferimento al cambio con la valuta estera non tanto per finanziare il contratto con valuta estera o ancorare il rischio per l’indicizzazione al valore di una valuta, quanto invece in una sorta di scommessa sull’andamento del cambio euro/valuta, comunque a sfavore del Cliente, con ciò mettendo in atto un meccanismo slegato dalle effettive necessità del contratto e disallineato rispetto alla corretta remunerazione di un’operazione in valuta. La sentenza precisa infatti che la nullità in oggetto è determinata dal fatto che nella fattispecie era stato “previsto un meccanismo di indicizzazione slegato dalle effettive necessità del contratto e disallineato rispetto alla corretta remunerazione di un finanziamento in valuta” che aveva determinato una base di calcolo partita da un punto arbitrario (valore della valuta fissato senza riferimento al momento di acquisto della stessa).

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