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Plusvalenza e responsabilità del notaio

PLUSVALENZA E RESPONSABILITA’ DEL NOTAIO

Il notaio incaricato della redazione di un contratto di compravendita immobiliare è tenuto a compiere tutte  le attività necessarie per il conseguimento del risultato pratico voluto dalle parti, rientrando tra i suoi doveri l’obbligo di informazione al Cliente per evitare la determinazione da parte dell’Agenzia delle Entrate di una plusvalenza da cessione, fonte di responsabilità per violazione dell’obbligo di diligenza professionale qualificata di cui all’art. 2236 cc, e della clausola generale della buona fede oggettiva o correttezza, ex art. 1175 c.c., quale criterio determinativo ed integrativo della prestazione contrattuale, che impone il compimento di quanto utile e necessario alla salvaguardia degli interessi delle parti.

Il Notaio è quindi tenuto innanzitutto a svolgere le attività preliminari utili a rinvenire il precedente atto di acquisto dell’immobile oggetto di vendita anche in relazione alle conseguenze reddituali in ordine alle plusvalenze che incidono sul netto ricavo delle operazioni dismissive.

Ed è tenuto poi ad informare il Cliente:

– che l’Ufficio Controlli dell’Agenzia delle Entrate competente, ha il potere di determinazione, ai sensi dell’art. 68 comma 1 e 2 del DPR 917/86 e 41 bis del DPR 600/73, di una plusvalenza a suo carico del valore dei terreni alienati, secondo gli strumenti urbanistici in vigore al momento della cessione;

–  del rischio per il caso di una dichiarazione di un prezzo non conforme;

–  che la plusvalenza derivante dalla cessione a titolo oneroso, da parte di persone fisiche, di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria, concorre alla formazione del reddito sulla base degli articoli 81 e 82 del TUIR;

–  della possibilità di avvalersi o meno della facoltà di liquidazione dell’imposta forfettaria sulla plusvalenza, ex art. 1, comma 496, l. 23 dicembre 2005, n. 66.

Il venir meno a questi doveri di informazione espone il Notaio alla responsabilità di tutti i danni che ne potrebbero derivare, per violazione dell’obbligo di diligenza professionale qualificata ex art. 2236 cc e/o, in ogni caso, della clausola generale della buona fede oggettiva o correttezza, ex art. 1175 c.c., quale criterio determinativo ed integrativo della prestazione contrattuale professionale.