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Parere
MUTUO GARANTITO DA PEGNO SU TITOLI E GIUSTA CAUSA DI RECESSO EX ART. 2558 2° COMMA C.C. IN CASO DI CESSIONI DI AZIENDE BANCARIE
Mi viene chiesto se possa esercitare il diritto di recesso per giusta causa ex art. 2558 2° comma c.c. in caso di cessione di aziende bancarie il titolare di un contratto di mutuo garantito da atto di pegno e atto di ritenzione e compensazione su titoli azionari o obbligazionari propri della stessa Banca mutuataria.
La disciplina legale della successione nei contratti in caso di cessione di azienda, anche quella bancaria, è disciplinata dall’art. 2558 c.c.
Principio generale è quello sancito al 1° comma di detta norma, ai sensi del quale “Se non è pattuito diversamente l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale“.
Il 2° comma dell’art. 2558 c.c. fa salvo però il diritto del terzo contraente ceduto a recedere dal contratto oggetto di cessione “se sussiste una giusta causa”.
Pare proprio sussistere giusta causa di recesso nel caso in cui Il meccanismo legislativo o contrattuale della cessione scinda le due unitarie figure contrattuali che caratterizzano la fattispecie, e cioè il contratto di mutuo da una parte e l’atto di pegno con diritti di ritenzione e compensazione dall’altra, in modo da assegnare i due singoli contratti alle due diverse aziende. Si pensi al caso in cui oggetto della cessione siano solo i contratti di mutuo e non anche l’atto di pegno perché collegato alla commercializzazione o collocazione dei titoli propri della Banca cedente, categoria di beni esclusi dalla cessione.
Il concetto di “giusta causa” che legittima il recesso ex art. 2558 2° comma c.c., in generale, consiste, infatti, per pacifica dottrina e giurisprudenza, nel possibile pregiudizio economico che il terzo contraente subisce a causa della successione nei contratti da parte dell’acquirente di azienda.
Nella fattispecie, quindi, l’illegittima scissione fra il mutuo e il pegno, comportando un pregiudizio economico per il contraente ceduto, costituisce giusta causa ex art. 2558 2° comma c.c. per recedere dal contratto di mutuo, con effetto dal giorno della cessione.
In ogni caso, in caso di controversia con la Banca cessionaria, l’accertamento della giusta causa per il recesso dovrà essere devoluto al Giudice, che dovrà pure verificare l’eventuale sussistenza di norme, anche speciali, che ostino a tale accertamento.