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La revoca della dispensa dall’imputazione deve essere espressa

LA REVOCA DELLA DISPENSA DALL’IMPUTAZIONE DEVE ESSERE ESPRESSA

La Corte di Cassazione è recentemente intervenuta, attraverso la sentenza n. 3352 del 2024, sulla natura dell’atto di dispensa dall’imputazione contenuta nell’atto di donazione, sancendone la natura di atto unilaterale, revocabile da parte del donante, e definendo come la revoca debba essere espressa e l’attribuzione per testamento della disponibile ad altro erede non comporti annullamento della precedente dispensa dall’imputazione della donazione.

Nello specifico, oggetto della questione era una dispensa dall’imputazione contenuta all’interno di un atto di donazione, attraverso la quale il donante sottraeva il beneficiario dall’onere di imputare la donazione alla futura eredità, così diminuendo la quota disponibile. La donazione in conto disponibile e con dispensa dall’imputazione, infatti, è una attribuzione che si aggiunge a quanto spetterà al beneficiario a titolo di legittima; l’intento del donante, in tal senso, è quello di conferire al donatario un vantaggio ulteriore, che si concreta nell’esenzione dall’imputazione. Attraverso la dispensa dall’imputazione, disciplinata dall’art. 564, comma secondo, c.c., il legittimario trattiene la donazione e in più ha diritto a ottenere la sua quota di legittima intera e non decurtata dalla donazione, così aumentando la quota di legittima.

La Corte ha chiarito come la dispensa dall’imputazione, così definita, risulta essere un atto autonomo e distinto dall’atto di donazione che la contiene, prescindendo quindi dall’accordo tra le parti. L’atto di dispensa, infatti, anche se contenuto nell’atto di donazione, è per definizione destinato a produrre effetti dopo la morte del disponente e ha specifica funzione mortis causa, quale atto di ultima volontà, palesemente distinta dalla donazione, negozio tipicamente inter vivos. Deve quindi ritenersi come la dispensa dall’imputazione, se contenuta nell’atto di donazione, assuma la natura di atto unilaterale di ultima volontà, autonomo, accessorio al contratto di liberalità e, in particolar modo, sempre revocabile da parte del donante, dovendosi invece escludere la natura bilaterale che, ai fini dello scioglimento, comporterebbe l’accordo tra le parti.

Se si ritenesse, inoltre e contrariamente, che l’accettazione della donazione da parte del donatario abbia a oggetto anche la dispensa dall’imputazione, così da rendere la dispensa irrevocabile unilateralmente da parte del donante, verrebbe a configurarsi un patto successorio istitutivo, in quanto l’accordo tra il donante-futuro dante causa e il donatario-futuro erede, comprendendo anche la dispensa dall’imputazione così resa irrevocabile, sarebbe un accordo avente a oggetto anche la futura successione con riguardo all’assetto delle attribuzioni di legittima e disponibile, in violazione del divieto posto dall’art. 458 cod. civ.

Conseguenze fondamentali, quindi, sorgono con riferimento alla revocabilità dell’atto: la dispensa dall’imputazione mantiene la sua natura di atto unilaterale di ultima volontà sempre revocabile in forza del principio posto dall’art. 671 c.c.. La revoca, nello specifico, dovrà essere espressa, in quanto atto successivo e di contenuto contrario a quello della dispensa, per la quale la legge, ai sensi dell’art. 564, comma secondo, c.c., richiede la medesima caratteristica formale; è necessario che la volontà sia deducibile con certezza dal contesto della disposizione, senza possibilità di equivoci sul significato sia logico che letterale dell’espressione, restando esclusa l’utilizzabilità di elementi extranegoziali e la desumibilità di una volontà in tal senso per implicito. Ne consegue come, in caso di revoca della disposizione testamentaria senza riferimenti alla dispensa dall’imputazione, questa non dovrà ritenersi revocata, essendo necessario un espressa dichiarazione da parte del testatore.

Questo il principio di diritto: “La disposizione del donante secondo la quale la donazione è eseguita in conto di disponibile con dispensa dall’imputazione, seppure contenuta nella donazione, costituisce negozio di ultima volontà, come tale revocabile dal suo autore. La successiva revoca della dispensa dall’imputazione, così come la dispensa dall’imputazione ex art. 564 co. 2 cod. civ., deve essere espressa e l’attribuzione per testamento della disponibile ad altro erede non comporta annullamento della precedente dispensa dall’imputazione della donazione ai sensi dell’art. 682 cod. civ. nel caso in cui le disposizioni siano di fatto compatibili in quanto il valore della donazione con dispensa dell’imputazione sia inferiore a quello della disponibile.”