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Parere
L’ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE NEL MERCATO ITALIANO DEL DISPLAY ADVERTISING.
PROVA PRIVILEGIATA E RISARCIMENTO DEL DANNO
L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha recentemente avviato un’istruttoria nei confronti di una società che gestisce un famoso motore di ricerca per internet per abuso di posizione dominante. La società avrebbe violato l’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea per quanto riguarda la disponibilità e l’utilizzo dei dati per l’elaborazione delle campagne pubblicitarie di display advertising, termine con il quale si indica l’utilizzo di spazi a pagamento all’interno di un contenuto di interesse dell’utente in cui promuovere un prodotto/servizio.
Viene contestata la violazione dell’articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), che vieta lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato interno. Tali pratiche abusive consistono, fra le altre, nell’applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza che si ripercuote sui consumatori.
In particolare la società avrebbe operato:
– l’utilizzo discriminatorio dei dati raccolti attraverso le proprie applicazioni, impedendo agli operatori concorrenti nei mercati della raccolta pubblicitaria online di poter competere in modo efficace;
– una condotta di discriminazione interna-esterna, estrinsecantesi nel rifiuto di fornire le chiavi di decriptazione del numero univoco utilizzato per identificare l’account (ID) ed escludendo i pixel di tracciamento di terze parti;
-l’utilizzo di elementi traccianti che consentono di rendere i propri servizi di intermediazione pubblicitaria in grado di raggiungere una capacità di targhettizzazione che alcuni concorrenti altrettanto efficienti non sono in grado di replicare.
Tali condotte investono il settore della concorrenza nei diversi mercati della filiera del digital advertising con ampie ricadute sui competitor e sui consumatori. L’assenza di concorrenza nell’intermediazione del digital advertising, infatti, potrebbe ridurre le risorse destinate ai produttori di siti web e agli editori, impoverendo così la qualità dei contenuti diretti ai clienti finali. Inoltre, l’assenza di una effettiva competizione basata sui meriti potrebbe scoraggiare l’innovazione tecnologica per lo sviluppo di tecnologie e tecniche pubblicitarie meno invasive per i consumatori.
Se l’Autorità accerterà l’illecito, l’imperatività della normativa antitrust violata – posta a presidio dei principi di rango costituzionale di cui agli articoli 41 e 2 della Costituzione – determinerà il diritto delle parti lese al risarcimento del danno. In riferimento ad un giudizio instaurato, ai sensi dell’art. 3, comma 2, L. 287/90 per il risarcimento dei danni derivanti da intese restrittive della libertà di concorrenza, pratiche concordate o abuso di posizione dominante, la decisione dell’Antitrust costituisce, in relazione all’autorevolezza dell’organo da cui promanano ed agli strumenti e modalità di indagine poste in atto dalla medesima Autorità, una prova particolarmente qualificata (“prova privilegiata”).