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La disciplina della cessione delle controversie degli azionisti di Veneto Banca e Banca Popolare di Vicenza dalle LCA a Intesa

LA DISCIPLINA DELLA CESSIONE DELLE CONTROVERSIE DEGLI AZIONISTI DI VENETO BANCA E BANCA POPOLARE DI VICENZA DALLE LCA A INTESA

La cessione delle controversie degli azionisti di Veneto Banca Spa e di Banca Popolare di Vicenza Spa, collegate alla commercializzazione di azioni e alle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento, a Intesa Sanpaolo Spa, è disciplinata dal combinato disposto dell’art. 3 comma 1 del D.L. 99/17, contenente le disposizioni urgenti per la liquidazione coatta amministrativa delle Banche Venete, e degli artt. 3.1.2 e 3.1.4 del contratto di cessioni d’azienda 26.06.2017 Notaio Marchetti, con il quale le LCA cedenti ed Intesa cessionaria hanno dettagliatamente catalogato il perimetro delle controversie e dei debiti oggetto di cessione.

Si deve partire dall’art. 3 comma 1 D.L. 99/17 lettera c), che esclude espressamente dalla cessione “le controversie relative ad atti o fatti occorsi prima della cessione, sorte successivamente ad essa, e le relative passività“. Diviene pertanto principio incontestabile, se non in sede di legittimità costituzionale, che Intesa non è legittimata passiva per tutte le controversie, anche quelle collegate alla commercializzazione di azioni e alle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento, sorte successivamente alla cessione medesima.

Ragionando a contrario, si potrebbe allora dire che Intesa, sempre almeno per quanto riguarda le controversie collegate alla commercializzazione di azioni e alle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento, sia legittimata passiva per quelle controversie di questo tipo già esistenti al momento della cessione, ma a “colmare” la previsione legislativa ci hanno pensato cedenti e cessionaria, che all’art. 3.1.2 alla lettera b) punto VII), hanno previsto di escludere dalla cessione anche le controversie (e relativi effetti negativi) degli azionisti già iniziate. Essendo però detta previsione di matrice contrattuale, e non legislativa, la legittimazione passiva di Intesa è comunque possibile qualora venga provato dall’azionista che Intesa ha compiuto facta concludentia difformi dalla volontà di escludere dalla cessione quella controversia.

Vi è poi l’art. 3 comma 1 D.L. 99/17 lettera b), ai sensi del quale sono esclusi dalla cessione “i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti … derivanti dalle operazioni di commercializzazioni di azioni … o dalle violazioni della normativa sulle prestazioni dei servizi di investimento riferita alle medesime azioni o obbligazioni subordinate“. La norma, contestabile solo in punto di legittimità costituzionale, riguarda però i “debiti” delle cedenti esistenti al momento della cessione, ove per tali si intende, anche in ossequio ai principi contabili nazionali ed internazionali, solo quelli di natura determinata ed esistenza certa, che rappresentano obbligazioni a pagare, ammontare fissi o determinabili di disponibilità liquide o di beni/servizi aventi un valore equivalente già venuti ad esistenza.

Vero è che alle parti cedenti e cessionaria non è sfuggita neppure questa “omissione” del legislatore, tanto da prevedere in contratto all’art. 3.1.4 lettera b) punto IV) non solo l’esclusione dalla cessione dei debiti già previsti dal legislatore, ma anche l’esclusione dalla cessione dei “debiti e responsabilità (e relativi effetti negativi) e le passività derivanti o comunque connessi con le operazioni di commercializzazione di azioni”. Anche questa è però previsione di natura contrattuale, e quindi qualora venga provato dall’azionista che Intesa ha compiuto facta concludentia difformi dalla volontà manifestata nel contratto di cessione di escludere dalla cessione quella controversia deve essere ritenuta legittimata passiva.

Ricapitolando può essere invocata la legittimazione passiva di Intesa per quelle controversie promosse dagli azionisti prima della cessione, dalle quali al momento della cessione non era ancora scaturito un debito per le cedenti, nei confronti delle quali venga provato che Intesa ha compiuto facta concludentia difformi dalla volontà di escludere dalla cessione quella controversia e quel possibile debito derivante.