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Vaglio sulla causa concreta del contratto e giudizio di meritevolezza

VAGLIO SULLA CAUSA CONCRETA DEL CONTRATTO E GIUDIZIO DI MERITEVOLEZZA

La sentenza delle Sezioni Unite della Corte Suprema di Cassazione 24.09.2018 n°22437 – in tema di clausola claims made o a “richiesta fatta” inserita in una polizza assicurativa – statuisce la necessità da parte del Giudice di procedere, anche d’ufficio, per i contratti tipici, al vaglio ex art. 1322 1°comma c.c. della causa concreta del contratto o della clausola contrattuale, per verificare l’esistenza o meno di uno squilibrio tale tra gli interessi regolati equivalente ad una carenza della causa dell’operazione economica.

Le Sezioni Unite chiariscono che il giudizio di meritevolezza resta ancorato al presupposto dell’atipicità contrattuale, mentre per i contratti tipici, il Giudice, deve indagare sulla causa concreta del contratto o della clausola contrattuale, al fine di verificare se l’assetto negoziale realizzi o meno la funzione pratica del contratto. Quindi, secondo la Corte occorre indagare con la lente del principio di buona fede contrattuale se lo scopo pratico del regolamento negoziale presenti un arbitrario squilibrio giuridico delle prestazioni fra le parti, ed in caso positivo al Giudice spetterà valutare l’adeguatezza del contratto o della clausola contrattuale allo scopo pratico perseguito dai paciscenti.

Nella fattispecie, la Corte, premesso che le clausole claims made contenute in una polizza assicurativa, rientrando nell’assicurazione della responsabilità civile sono tipiche, ha comunque precisato la necessità per il Giudice di indagare l’eventuale squilibrio giuridico tra rischio assicurativo e premio, visto che nel contratto di assicurazioni contro i danni, la corrispettività si fonda in base ad una relazione oggettiva e coerente con il rischio assicurato, attraverso criteri di calcolo attuariale. Pertanto la tutela invocabile dal contraente assicurato, oltre che quella tipica risarcitoria contrattuale, è anche quella di nullità, rilevabile d’ufficio, della clausola per difetto di causa in concreto ex art. 1322 1° comma c.c. secondo il principio dell’adeguatezza del contratto assicurativo allo scopo pratico perseguito dai contraenti.