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La convenzione di moratoria: il nuovo strumento di regolazione provvisoria della crisi

LA CONVENZIONE DI MORATORIA: IL NUOVO STRUMENTO DI REGOLAZIONE PROVVISORIA DELLA CRISI

La recente riforma della legge fallimentare dell’agosto 2015 ha introdotto l’art. 182 septies L.F., che disciplina, nella ricerca di una soluzione della crisi tra impresa e banca non solo l’accordo di ristrutturazione dei debiti ma anche la c.d. convenzione di moratoria.

La convenzione di moratoria rappresenta una nuova forma di protezione del debitore disciplinata per permettere all’impresa di affrontare la crisi in via provvisoria ma in modo molto più efficace dell’accordo di ristrutturazione del debito con banche di cui all’art. 182 septies o addirittura all’accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all’art. 182 bis L.F. Si propone infatti di giungere ad intese interinali che sappiano scongiurare, nelle more delle operazioni di risanamento, l’ulteriore progressivo deterioramento del debito.

La convenzione di moratoria va stipulata tra imprenditore e banche cioè quegli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 13 D. Lgs 385/93.

La convenzione può essere stipulata con il principale o principali creditori, tali intendendosi quelli che rappresentano il 75% del credito.

Il tratto tipico della convenzione risiede nella circostanza che essa consente di estendere gli effetti della stessa anche agli altri creditori, anche non aderenti.

Per la validità della convenzione è necessario notiziare tutte le banche creditrici della volontà di avviare la procedura di moratoria nonché di porle nella condizione di partecipare alla convenzione.

Con la moratoria l’impresa disciplina con la banca tutto il periodo di crisi, intendendosi per periodo di crisi quello che l’imprenditore ritiene per superare la crisi medesima; e lo disciplina in modo da evitare un aggravamento del debito.

La moratoria presenta il grande vantaggio di poter disciplinare un periodo della crisi senza che l’eventuale mancata uscita dalla crisi possa tradursi, come nel concordato preventivo, in fallimento certo.