-
NEWS
LA FINESTRA SULLE SEZIONI UNITE
-
Articoli recenti
- Elementi nuovi e sopravvenuti nell’appello cautelare: il problema della loro sottoposizione al giudice dell’impugnazione
- Contratti assicurativi: la mancanza di sunset clause non rende vessatoria la clausola claims made
- Responsabilità a titolo di riciclaggio ed esclusione del concorso nel reato presupposto
- Problematiche ancora aperte sulla questione del sequestro preventivo per equivalente in relazione ai concetti di prodotto, profitto e prezzo
- Condizioni generali di contratto: valida la clausola in caso di mero richiamo numerico
Archivio Sentenze
- Trib. Treviso 12.12.23 provvedimento
- Trib. Treviso 11.02.22 N°208
- Trib. Treviso 26-05-21 ord.
- Trib. Venezia Sentenza non definitiva
- Trib. Milano 31.01.19 N°1004
- Corte Appello Trieste 18.07.19 N°511
- Trib. Belluno 04.02.20 n°23
- Trib. Treviso 11.03.20 n°477
- Corte Appello Trieste 30.01.20 n.39
- Trib. Taranto 20.05.19 n°1348
- Corte Appello Venezia 04.09.19 n°3479
- Corte Appello Trieste 24.04.19 N° 261
- Trib. Udine 11.12.18 N° 1476
- Trib. Udine 18.04.18 N° 503
- Trib. Udine 05.07.18 N° 887
- Trib. Udine 25.06.18 N° 836
- Corte Appello Trieste 18.05.18 N° 198
- Trib. Treviso 25.05.18 provvedimento
- Trib. Pordenone 15.03.18 N° 229
- Trib. Udine 10.04.18 N°443
Archivio Pareri
- Tasso soglia usura del mutuo SAL
- La delibera sostitutiva assembleare di una precedente delibera già impugnata: nuova lettura dell’art. 2377 8° comma c.c.
- Il collar swap non aveva funzione di copertura per l’acquirente? Il contratto è nullo
- Contratto preliminare di immobile da costruire nullo se il costruttore non rilascia o non consegna la fideiussione
- Criptovalute, natura giuridica del servizio di custodia del portafoglio digitale e responsabilità del gestore della piattaforma in caso di ammanco
- Contributi a fondo perduto e pignoramento
- Fideiussione bancaria con modello ABI e violazione della normativa antitrust
- Contratto finanziario e operazione inadeguata: il principio del “Know your client” (KYC)
- Nullità della fideiussione rilasciata su schema contrattuale ABI
- La disciplina giuridica delle startup innovative
-
... segue nella sezione Categorie > Pareri
Eventi formativi
- Superbonus e bonus edilizi: crediti di imposta inesistenti o non spettanti
- L’Avvocato tra tradizione, novità ed equilibrismi (Il nuovo perimetro della negoziazione assistita e il ruolo dell’Avvocato)
- Giudizio di Cassazione e diritto di difesa
- Condominio, istituzioni, banche e ricettività turistica
- Il Condominio sempre in cammino
- Giudizio di Cassazione e diritto di difesa
- L’usura sopravvenuta: riflessioni a qualche mese dall’intervento delle Sezioni Unite
- Previdenza forense
- Il condominio ed i poteri forti: le banche …
- Le class action in Italia
- Third party litigation funding
- Banche popolari e azioni giudiziali per la tutela degli azionisti e degli investitori
- Le controversie in materia finanziaria e bancaria …
- Degiurisdizionalizzazione e ruolo dell’Avvocato …
Categorie
- Appalto
- Articoli
- Class Action Italiana
- Contratto di assicurazione
- Diritto Amministrativo
- Diritto Bancario
- Diritto Civile
- Diritto commerciale
- Diritto d'autore
- Diritto d'autore
- Diritto delle successioni e donazioni
- Diritto di famiglia
- Diritto Fallimentare
- Diritto Finanziario
- Diritto Penale
- Diritto Societario
- Diritto Tributario
- EVENTI FORMATIVI
- LA FINESTRA SULLE SEZIONI UNITE
- LA GIUSTIZIA CON DRAGHI E CARTABIA
- NEWS
- PARERI
- Procedura civile
- procedura penale
- Responsabilità medica
- Risarcimento del danno
- Settore Diritto Informatico
- Sistema tavolare
- SWAP e Prodotti Derivati in genere
- Trust
- Usi civici
Archivio articoli
Parere
DERIVATI SU CRIPTOVALUTE: QUALE TUTELA LEGALE?
Come è noto da alcuni anni è possibile stipulare e scambiare derivati su criptovalute quali Bitcoin, Etheurum, Ripple, Litecoin e anche Libra, attraverso i quali trasferire grandi volumi di titoli a prezzo concordato. Gli scambi sono regolati e liquidati su un’apposita piattaforma – Deribit – che ha un fondo assicurativo progettato per coprire eventuali perdite. Pur essendo stata fissata da Deribit una dimensione minima e massima per i suoi blocchi per i contratti derivati legati alle due valute digitali, la negoziazione di derivati che hanno come sottostante le criptovalute sono contratti complessi costruiti su asset complessi, e quindi operazioni ad altissimo rischio, tanto che la FCA (la CONSOB britannica) sta valutando una rigida regolamentazione del settore.
Ci si chiede quale tutela legale possa esserci nel caso di contenzioso collegato alla circolazione di tali prodotti. In assenza di regolamentazione è da ritenere che qualunque offerta primaria di cripto-attività, anche sottostante a derivati, presenta elementi similari con le offerte pubbliche di strumenti finanziari. La stessa rappresentazione dei rapporti giuridici in un token (c.d. tokenizzazione) presenta profili di analogia con il meccanismo di incorporazione dei diritti del sottoscrittore in un certificato utile a legittimare non solo il loro esercizio ma anche la loro trasferibilità, e le finalità delle ICO coincidono con le finalità di dette offerte pubbliche.
A livello nazionale la CONSOB ha ultimato da poco un dibattito sul tema, confermando che devono essere considerati strumenti finanziari tutti quei prodotti che indicano la compresenza di impiego di capitale, di promessa/aspettativa di rendimento di natura finanziaria, da intendersi quale accrescimento della disponibilità investita senza l’apporto di prestazioni da parte dell’investitore diversa da quella di dare una somma di denaro, e l’assunzione di un rischio direttamente connesso e correlato all’impiego di capitale. Con il procedere dell’innovazione finanziaria la CONSOB ha precisato che comunque si ha strumento finanziario quando vi è prevalenza del connotato finanziario rispetto a quello di godere e disporre del bene acquisito con l’operazione, e quindi anche i derivati su criptovalute, che vedono prospettare rendimenti sia in via diretta che in via indiretta, potrebbero rientrare nella disciplina degli strumenti finanziari.
E’ anche vero che le cripto-attività impongono l’impiego di tecnologie innovative, tipo blockchain per incorporare nei token i diritti degli investitori, e che la destinazione dei token alla negoziazione è strettamente connessa con la tecnologia impiegata. Ciò però non è sufficiente a sostenere l’estraneità delle cripto-attività alla disciplina finanziaria, e quindi anche il derivato su criptovalute pare integrare gli elementi definitori dello strumento finanziario di cui all’articolo 1, comma 1, lettera u) del TUF, in quanto comunque caratterizzati dall’investimento di un capitale finanziario, dall’assunzione del relativo rischio e da un’aspettativa di rendimento.