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DANNO IATROGENO: LA CASSAZIONE DELINEA I PRESUPPOSTI E I CRITERI DI QUANTIFICAZIONE
Recentemente la Corte di Cassazione è tornata sul danno iatrogeno, istituto di non lontana individuazione giurisprudenziale che ha innovato il sistema risarcitorio del danno non patrimoniale.
Il danno iatrogeno rappresenta, nello specifico, un ramo del danno biologico, definibile come danno disfunzionale inserito in una situazione in parte già compromessa da una patologia pregressa. Proprio rispetto alla pregressa patologia si individua l’incremento differenziale del pregiudizio. Ricade, tale disciplina, nell’ambito della responsabilità medica e sanitaria: il pregiudizio subito si riferisce infatti all’aggravarsi della posizione a seguito dell’intervento sanitario che abbia il fine di curare quella determinata patologia e l’errore colpevole del medico o di altro operatore sanitario, con il successivo aggravamento della patologia. Qui si distingue il danno iatrogeno dal danno biologico, sua sovra specie: quest’ultimo, infatti, si riferisce solo «la lesione temporanea o permanente all’integrità psico-fisica della persona suscettibile di accertamento medico-legale che esplica un’incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla sua capacità di produrre reddito», come riportato dall’art. 138 del Codice delle assicurazioni private (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209).
Appare in tal senso problematica la corretta individuazione del metodo di quantificazione del danno iatrogeno; proprio in merito al criterio di quantificazione è intervenuta la Cassazione n. 26117/21.
La questione si riferisce alla corretta natura del danno iatrogeno. Scomponendo le diverse fasi di “danno”, infatti, si riscontrano un danno-base, relativo alla sola patologia presentata dal paziente prima dell’intervento sanitario, e l’aggravamento del danno-base, vale a dire il danno iatrogeno, stante l’intervento medico. Il danno finale, quindi, sarà composto dalle due fattispecie appena descritte: ma cosa succede se interviene un’assicurazione o un indennizzo percepito, per esempio, dall’Inail?
Il problema si presenta proprio di fronte a tale ipotesi. L’indennizzo percepito è spesso commisurato sul danno finale, per cui quello formato dal danno-base più l’aggravamento; come quantificare il danno iatrogeno che dovrà essere risarcito, per responsabilità medica, dall’operatore sanitario? La sentenza della Corte Suprema esplicita il criterio corretto seguendo i seguenti punti:
- Si dovrà innanzitutto stabilire la misura del danno-base e quella dell’aggravamento;
- Si dovrà poi determinare il complessivo indennizzo dovuto dall’Inail, sommando i ratei di rendita già percepiti e capitalizzando la rendita futura, al netto dell’incremento per danno patrimoniale;
- Si dovrà infine verificare se l’indennizzo sia inferiore o superiore al danno-base.
Tale calcolo porterà a definire quanto dovrà risarcire il responsabile dell’aggravamento, vale a dire: l’intero “aggravamento” se il risarcimento Inail ha coperto solo il danno-base; la differenza se l’Inail ha coperto una porzione superiore al danno-base.
Il danno iatrogeno, sottolinea infine la Corte, non va quantificato sottraendo il grado percentuale di invalidità idealmente ascrivibile all’errore medico, dal grado percentuale di invalidità complessiva effettivamente residuato; va invece determinato monetizzando l’una e l’altra invalidità, e sottraendo dal controvalore monetario della seconda il controvalore monetario dell’invalidità che comunque sarebbe residuata all’infortunio anche nel caso di diligenti cure.