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Archivio articoli
PATTI CHIARI E OBBLIGHI INFORMATIVI DELL’INTERMEDIARIO
E’ nota la questione dei particolari obblighi informativi a carico degli intermediari per quei prodotti finanziari inseriti nell’elenco Patti Chiari. Patti Chiari è un Consorzio di Banche italiane nato nel 2003 nell’ambito di un programma di autoregolamentazione del settore, il cui obiettivo è quello di garantire un mercato finanziario sempre più trasparente e concorrenziale, promuovendone la qualità e l’efficienza e sviluppando programmi, strumenti e regole per favorire una migliore relazione banca-cliente e per aiutare i cittadini a far scelte consapevoli in materia economico finanziaria.
Il Tribunale di Milano fu uno dei primi ad occuparsene con la sentenza 21 marzo 2011 n. 3822 della Dott.ssa Cosentini, ai sensi della quale, nel caso di offerta di un prodotto finanziario facente parte del Consorzio Patti Chiari (e nel caso le obbligazioni d’Islanda) e in presenza dell’annotazione contenuta nell’ordine di vendita, “il Cliente sarà tempestivamente informato se un titolo facente parte dell’elenco subisce una variazione significativa del livello di rischio”, si deve reputare che “la suddetta annotazione, la cui evidenza anche grafica ne richiama il contenuto aggiuntivo, non abbia soltanto portata informativa circa le caratteristiche del prodotto …ma contenga un preciso impegno dell’intermediario ad informare tempestivamente il cliente se il titolo facente parte dell’elenco Patti Chiari subisca una variazione significativa del livello di rischio. Non potrebbe dall’altro canto avere diversa portata l’espressione “il cliente sarà tempestivamente informato”, se non presupporre che a tale diritto del cliente si contrapponga il corrispondente impegno della Banca di tale tempestiva informazione. Né può ritenersi che tale impegno non gravi sulla banca bensì su un ipotetico diverso soggetto cui faccia capo l’emissione dell’elenco Patti Chiari atteso che il cliente, sottoscrivendo il modulo d’ordine predisposto dalla Banca (peraltro nell’ambito di quel contratto quadro senza il quale l’intermediario non può fornire al cliente i propri servizi) instaura un rapporto negoziale con la sola Banca e da questa sola può pretendere il rispetto dei diritti allo stesso assicurati. Tale obbligo informativo, che viene assunto dalla Banca con riferimento unicamente alla negoziazione dei prodotti esplicitamente presentati come facenti parte dell’elenco Patti Chiari, non inciderà sulla generale portata del servizio di negoziazione disciplinato nel contratto quadro, servizio che non per questo assumerà i diversi connotati del servizio di consulenza ovvero di gestione; solo quindi per questi prodotti, e in quanto vi sia l’espressa annotazione integrativa di cui sopra, il servizio di negoziazione non si esaurirà nel momento in cui venga procurato al cliente il titolo ordinato, ma comporterà per la Banca l’ulteriore impegno di monitorare il prodotto (avvalendosi ove ritenga delle informazioni rese del Consorzio Patti Chiari) e di rendere noto al cliente, con tempestività, eventuali variazioni significative che intervengano nel livello di rischio del titolo».
Detta sentenza seguiva il filone giurisprudenziale torinese culminato nella sentenza del Tribunale di Torino del 21 dicembre 2010 n. 7674, che, a riguardo dei titoli Lehman Brothers, dopo aver interpretato la clausola come «vera e propria pattuizione contrattuale» che «integra … una fonte di obblighi di natura convenzionale specificatamente assunti dalla banca nei confronti del … cliente», riteneva che detti obblighi avessero «tenore diverso e divergente» rispetto a quanto ricavabile dalla lettura dei documenti informativi consegnati al cliente e predisposti dal Consorzio Patti Chiari.
Tale interpretazione ‘estesa’ della clausola veniva negli anni successivi condivisa da altre pronunce del Tribunale di Milano che esaminavano i titoli Lehman Brothers, quali la sentenza del 9 gennaio 2015 (sempre Dott.ssa Cosentini che confermava che “la clausola contenuta nell’ordine di acquisto delle obbligazioni Lehman Brothers “il cliente sarà tempestivamente informato se il titolo subisce una variazione significativa del livello di rischio” accolla alla banca un ulteriore e distinto obbligo informativo (rispetto a quelli di cui alla normativa di settore ed alla “Guida Patti Chiari”) avente ad oggetto la comunicazione al cliente di ogni significativa variazione del livello di rischio del titolo, successivo all’acquisto del medesimo, contrastando ogni altra interpretazione con il dovere di clare loqui incombente sull’intermediario nei rapporti con gli investitori, sancito dalla Corte di Cassazione (Sentenza 3 aprile 2014 n. 7776)” e la sentenza del 12.02.2015 (Dott.ssa Cozzi) che ribadiva il principio che l’adesione di un prodotto al Consorzio Patti Chiari obbligava la banca all’obbligo di informare “la variazione significativa del livello di rischio” di quel prodotto.
Anche le Corti d’Appello che si erano pronunciate sulla questione, sia in sede di riforma che in sede di conferma, aderivano a questo indirizzo. E’ il caso della sentenza App. Bari 16 marzo 2018, n. 699, intervenuta a conferma della sentenza Trib. Trani 5 giugno 2012, n. 587, della sentenza della Corte di Appello di Napoli, III^ Sez., 11 settembre 2018, n. 4302 che ha «…pienamente condivis(o) la sentenza del primo giudice nella parte in cui esamina l’assunzione da parte dell’istituto bancario dell’obbligo, in sede di sottoscrizione dell’ordine di acquisto, di informare il cliente ‘se il titolo subisce una variazione significativa del livello di rischio (in quanto) non vi è dubbio che tale impegno è assunto in diretta correlazione con il fatto che il titolo fa parte dell’elenco delle obbligazioni a basso rischio-rendimento, elenco redatto nell’ambito del Progetto Patti Chiari” e della sentenza 10 gennaio 2014, n. 349 della Corte d’Appello di Torino che precisava che «la flessione dell’andamento del titolo sul mercato rappresentavano alcuni dei segnali di mercato indice di un notevole aumento del rischio nell’ambito di un contesto generale fortemente negativo … (ed) avrebbero dovuto indurre la banca ad usare la dovuta diligenza nell’adempimento negoziale informativo… (a tal punto) che gli investitori avrebbero venduto il titolo se fossero stati avvertiti della gravità del rischio».
Da ricordare, poi, la sentenza del Tribunale di Padova 23 aprile 2015 (Dott.ssa Maiolino), che in contenzioso diverso, ma sempre riferito ai prodotti inseriti nell’elenco Patti Chiari, dopo aver specificato che l’inserimento di un determinato prodotto obbligava il Consorzio ad un aggiornamento continuo dell’elenco e a rendere edotti di tutte le eventuali modifiche dell’elenco, scriveva che “si configura, quindi, l’assunzione di un impegno continuativo durante l’investimento in termini di informazione ma anche in termini di condotta specifica aventi ad oggetto l’aggiornamento dell’elenco e l’avviso agli investitori nell’ipotesi di aumento del rischio. Detto impegno, ai sensi dell’art. 1989 c.c., è rivolto a persone indeterminate che vengano a trovarsi nella specifica situazione descritta nella promessa medesima di avere impiegato i propri denari in titoli inseriti nell’elenco dei titoli a basso rischio e rendimento”.
In tale quadro si inserisce, a sorpresa, la sentenza del Tribunale Milano 1004/2019 del 31 gennaio 2019 del Dott. Ferrari, qui riprodotta, che mutando l’indirizzo della sua stessa Sezione, restringe l’obbligo informativo al solo fatto del mantenimento o meno del titolo nell’elenco di quelli a basso rischio indicati dal Consorzio Patti Chiari: “Ebbene – scrive il Giudice milanese – l’inserimento nell’elenco di un titolo viene fatto dipendere dal regolamento del Consorzio dalla sussistenza di una serie di requisiti individuati quale elementi significativi di una attenuata rischiosità dell’investimento, fra i quali, oltre a quelli concernenti la nazionalità dell’emittente e la divisa di riferimento, in particolare il possesso di un livello minimo di rating e una previsione di variazione del rischio contenuta. Trattasi, tuttavia, quest’ultima di una valutazione rimessa al Consorzio e non alle singole banche consorziate, con l’effetto che queste ultime assumono nei confronti della propria clientela esclusivamente l’impegno aggiuntivo di comunicare tempestivamente l’eventuale fuoriuscita del titolo dall’elenco, una volta che tale provvedimento sia stato adottato dal Consorzio gestore dell’elenco stesso. Diversamente opinando, infatti, ossia prospettando un obbligo informativo diretto del singolo intermediario e non, invece, solo mediato con riferimento alle analisi operate dal Consorzio, si finirebbe con il perdere il discrimen sussistente tra il contratto di negoziazione titoli e quello di vera e propria gestione patrimoniale”.