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Contratto preliminare: non serve la forma scritta per la proroga del termine di stipula del definitivo

CONTRATTO PRELIMINARE: NON SERVE LA FORMA SCRITTA PER LA PROROGA DEL TERMINE DI STIPULA DEL DEFINITIVO

 

È nota la questione se la proroga e/o la modifica del termine fissato nel preliminare per la stipula del contratto definitivo richieda o meno la forma scritta.

La Cassazione, con la sentenza 8765 del 30 marzo 2021, ha aderito alla tesi secondo la quale nel preliminare gli accordi tra le parti per la proroga e/o modifica del termine previsto per la stipula del definitivo non richiedono la forma scritta.

Secondo la Corte, la forma scritta richiesta per il contratto definitivo si riferisce, infatti, soltanto agli elementi essenziali; ne discende, quindi, che il contratto preliminare dovrà avere forma scritta soltanto con riferimento a tali elementi. L’eventuale modifica o rinuncia del termine, che ha natura di elemento accessorio, non richiederà quindi necessariamente la forma scritta.

Questo l’assunto della Corte, fondato su una precedente sentenza del 2008: «Non è esatto che la modifica o la proroga del termine per la stipula del definitivo contenuta in un contratto preliminare costituisca una proposta contrattuale da farsi per iscritto con la altrettanto necessaria accettazione scritta dell’altro contraente. Ed, invero, nei contratti per i quali è prescritta la forma scritta ad substantiam la volontà comune delle parti deve rivestire tale forma soltanto nella parte riguardante gli elementi essenziali (consenso, res e petitum).»